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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41609/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/12/2024 che ha riconosciuto la continuazione tra due sentenze emesse dalla Corte d'appello di Napoli (15/05/2023, irrevocabile 02/04/2024, pena di 8 anni per art. 416-bis; 19/10/2021, irrevocabile 13/12/2022, pena di 5 anni per art. 416-bis e delitto in materia di armi) e ha rideterminato la pena complessiva in 11 anni e 4 mesi. Il ricorrente deduceva carenza o manifesta illogicità della motivazione nella determinazione degli aumenti di pena in continuazione, lamentando l'assenza di un percorso giustificativo adeguato rispetto all'entità dell'aumento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata, rilevando che il giudice dell'esecuzione ha correttamente individuato la pena-base (8 anni per il reato associativo) e ha motivato gli aumenti per i reati satelliti in complessivi 3 anni e 4 mesi (3 anni per associazione e 4 mesi per armi), tenendo conto della durata della condotta contestata (2012-2015) e del significativo apporto al clan. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve motivare sia la pena-base sia l'entità degli aumenti, ma ha ritenuto che tale obbligo sia stato adempiuto; inoltre il ricorrente non ha indicato elementi specifici che avrebbero giustificato una rideterminazione diversa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale qualificata come reato più grave (associazione di tipo mafioso) e individuata quale fattispecie da cui è stata desunta la pena-base.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203

    Richiamato in relazione all'aggravante applicata al delitto in materia di armi.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Norma richiamata per la quantificazione degli aumenti da applicare ai reati-satellite nell'ambito della continuazione (disciplina degli incrementi di pena).

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Fissano i parametri e il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena; il giudice dell'esecuzione esercita tale discrezionalità anche nella quantificazione degli aumenti in sede esecutiva.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 800/07/10/2020 Bruzzaniti; Sez. U, n. 47127/24/06/2021 Pizzone; Sez. 1, n. 23352/14/09/2017 Manganaro)

    Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone; Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, Manganaro

    Principi elaborati: il giudice deve motivare non solo l'individuazione della pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite in modo da consentire il controllo del percorso logico-giuridico; se l'aumento per il satellite si avvicina alla pena inflitta in cognizione, è richiesta motivazione specifica sulle ragioni di tale entità. Tali principi sono stati ritenuti rispettati nella fattispecie.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al potere/dovere di condannare al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo che non ricorrano ragioni che escludano la colpa della parte.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, quando si applica la continuazione, il giudice deve motivare sia la scelta della pena-base sia, specificamente, l'entità degli aumenti relativi ai reati-satellite per permettere un controllo effettivo del percorso logico-giuridico.
  • Il semplice rispetto del limite legale (es. il triplo della pena-base) non è di per sé sufficiente: occorre una motivazione che colleghi l'entità degli aumenti agli elementi fattuali rilevanti (durata della condotta, apporto all'associazione, gravità specifica del reato satellite).
  • Se l'aumento applicato al reato-satellite è prossimo alla pena originariamente inflitta in cognizione, il giudice è tenuto a fornire una motivazione particolarmente dettagliata sulle ragioni di tale entità.
  • La censura in cassazione deve essere precisa e riferita a concreti elementi che dimostrino l'erroneità o l'illogicità della motivazione: argomentazioni generiche o descrittive sono destinate a essere dichiarate inammissibili o infondate.
  • Il giudice dell'esecuzione esercita un potere discrezionale disciplinato dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; la valutazione sulla misura degli aumenti rientra in tale discrezionalità salvo vizio logico-giuridico manifesto.
  • In caso di ricorso inammissibile per carenze formali o per genericità delle censure, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, se non sussistono giustificazioni, a una somma in favore della Cassa delle ammende secondo l'indirizzo della Corte Costituzionale.

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