Ordinanza n. 2196/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. V, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante privato)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi specifici dell’appello né individua puntualmente il provvedimento amministrativo originariamente impugnato. L’appellante ha rappresentato profili suscettibili di incidere sull’attività lavorativa svolta, prospettando quindi un pregiudizio cautelare derivante dall’esecuzione della sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e con cognizione sommaria, ha accolto l’istanza, ritenendo che le questioni prospettate dall’appellante richiedano approfondimento nel merito e considerando le implicazioni che l’esecuzione del provvedimento impugnato può comportare sull’attività lavorativa dell’appellante. Per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. La fissazione dell’udienza di merito è stata riservata a successivo decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello e della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere disposta quando, a un esame sommario, le questioni dedotte appaiano meritevoli di approfondimento nella fase di merito e l’esecuzione della pronuncia sia suscettibile di incidere concretamente sull’attività lavorativa dell’appellante.
- L’accoglimento della domanda cautelare in appello può limitarsi alla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, con riserva della fissazione dell’udienza di merito a un successivo decreto presidenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →