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Ordinanza

Ordinanza n. 2196/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. V, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellante privato)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi specifici dell’appello né individua puntualmente il provvedimento amministrativo originariamente impugnato. L’appellante ha rappresentato profili suscettibili di incidere sull’attività lavorativa svolta, prospettando quindi un pregiudizio cautelare derivante dall’esecuzione della sentenza impugnata.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e con cognizione sommaria, ha accolto l’istanza, ritenendo che le questioni prospettate dall’appellante richiedano approfondimento nel merito e considerando le implicazioni che l’esecuzione del provvedimento impugnato può comportare sull’attività lavorativa dell’appellante. Per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. La fissazione dell’udienza di merito è stata riservata a successivo decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello e della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere disposta quando, a un esame sommario, le questioni dedotte appaiano meritevoli di approfondimento nella fase di merito e l’esecuzione della pronuncia sia suscettibile di incidere concretamente sull’attività lavorativa dell’appellante.
  • L’accoglimento della domanda cautelare in appello può limitarsi alla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, con riserva della fissazione dell’udienza di merito a un successivo decreto presidenziale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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