Sentenza n. 1863/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di archiviazione e rigetto dell’istanza di trasferimento fuori zona per causa di forza maggiore della rivendita di generi di monopolio n. 6, disposto il 25 settembre 2022 e notificato il 30 gennaio 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il trasferimento della rivendita dalla sede di via Nazionale a un locale sulla SS 106, dopo aver ricevuto un ordine giudiziale di rilascio dell’immobile locato. Deduceva, in primo luogo, violazione dell’art. 12, commi 1 e 2, del D.M. 38/2013, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione della proporzionalità: sosteneva che l’ordine di rilascio, intervenuto nonostante la sua opposizione e una domanda riconvenzionale relativa alle spese di ristrutturazione, integrasse una causa di forza maggiore e che l’ADM non avesse adeguatamente motivato la conclusione contraria; lamentava inoltre il mancato rilascio di un’autorizzazione provvisoria. In secondo luogo, deduceva violazione degli artt. 2, commi 3 e 10 del D.M. 38/2013 e difetto di motivazione e travisamento dei fatti: contestava l’applicabilità al trasferimento del rapporto massimo di una rivendita ogni 1.500 abitanti, riferito alla nuova istituzione di rivendite, e contestava il numero delle rivendite considerate dall’ADM. Sosteneva che, anche in base al numero da lei indicato, ricorressero i requisiti di distanza per il trasferimento. Nel corso del giudizio è emerso che la rivendita era stata soppressa dal 3 maggio 2024; l’interveniente ad opponendum, titolare di un’altra rivendita a circa 550 metri dal locale proposto, aveva interesse a contrastare il trasferimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile l’intervento ad opponendum della titolare di una rivendita vicina, ravvisando un interesse almeno indiretto, anche in ragione dell’incidenza del trasferimento sul suo bacino d’utenza. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la soppressione della rivendita, documentata dalla comunicazione ADM del 18 febbraio 2025 e confermata dall’elenco delle rivendite attive depositato il 30 settembre 2026, eliminava la possibilità di conseguire un’utilità dall’annullamento del diniego; la ricorrente non aveva contestato tale sopravvenienza. Per completezza, il TAR ha ritenuto infondati nel merito i motivi. Quanto alla forza maggiore, ha giudicato legittima la valutazione dell’ADM perché la perdita della disponibilità del locale derivava dallo sfratto per morosità, riconducibile al mancato pagamento dei canoni da parte della ricorrente; il separato contenzioso civile sulle spese di ristrutturazione non eliminava tale circostanza. Quanto al rapporto tra rivendite e popolazione, ha ritenuto applicabile il limite di una rivendita ogni 1.500 abitanti anche al trasferimento fuori zona, in base alla disciplina risultante dalle modifiche del D.M. 51/2021: il requisito risultava superato sia considerando nove sia considerando sei rivendite. Il precedente del TAR del 2019 invocato dalla ricorrente riguardava il regime previgente, mentre il comma 5-bis dell’art. 10, introdotto nel 2021, subordina il trasferimento fuori zona ai requisiti dell’art. 2 senza derogare al rapporto demografico. Di conseguenza, il rilievo sulle distanze non era decisivo. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori per ciascuna tra amministrazione resistente e interveniente.
Norme richiamate
art. 12, commi 1 e 2, D.M. 21 febbraio 2013, n. 38
la sopravvenuta indisponibilità del locale ove era originariamente ubicata la rivendita della ricorrente a motivo di sfratto per morosità appare correttamente essere ritenuto non annoverabile quale causa di forza maggiore, essendo riconducibile comunque all’inadempimento della ricorrente nel pagare il canone locatizio e, pertanto, ad un comportamento ascrivibile alla stessa ricorrente, che, secondo l’id quod plerumque accidit, verosimilmente può comportare le conseguenze poi concretamente avveratesi;
Nel caso esaminato, lo sfratto per morosità conseguente al mancato pagamento dei canoni non integra la causa di forza maggiore invocata per il trasferimento, poiché la perdita della disponibilità del locale è riconducibile alla condotta della titolare.
art. 2, comma 3, D.M. 21 febbraio 2013, n. 38
la motivazione dell’Agenzia dei Monopoli di aver ravvisato un ostacolo al trasferimento fuori zona nello sforamento del rapporto rivendite/popolazione (1/1500 abitanti) risulta immune dalle censure di parte ricorrente, atteso che esso è superato tanto considerando n. 9 rivendite (come rilevato dall’Amministrazione) quanto n. 6 rivendite (come osservato dalla ricorrente);
Il limite del rapporto tra rivendite e popolazione è ostativo anche quando il numero delle rivendite è contestato, se risulta superato secondo entrambe le consistenze prospettate dalle parti.
art. 10, comma 5-bis, D.M. 21 febbraio 2013, n. 38
in tale ottica, il richiamo al precedente di questo Tribunale (sentenza n. 1830 del 2019) appare comunque disfunzionale stante che tale controversia si era sviluppata sotto il previgente regime dell’art. 10 del D.M. 38/2013, il cui comma 5-bis, introdotto dal summenzionato D.M. 51/2021, subordina il trasferimento fuori zona ai requisiti di cui all’art. 2 senza prevedere deroghe al requisito del suddetto rapporto;
Nel regime introdotto dal D.M. 51/2021, il trasferimento fuori zona è subordinato ai requisiti dell’art. 2, incluso il rapporto tra rivendite e popolazione, senza una deroga per tale ipotesi.
art. 73, comma 3, c.p.a.
il Collegio ha rilevato ex art. 73 comma 3 c.p.a. un possibile profilo di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla luce della soppressione della rivendita per come evincibile dal deposito dell’interveniente (v. sopra, § 4) assegnando termine di sette giorni per depositare memorie su tale unico punto.
Il giudice, prima di decidere sulla sopravvenuta carenza di interesse rilevata d’ufficio, ha assegnato alle parti un termine per controdedurre sul punto.
Massime di principio
- La perdita della disponibilità della sede di una rivendita per sfratto dovuto alla morosità della titolare non integra, nel caso esaminato, una causa di forza maggiore idonea a giustificare il trasferimento, quando la situazione deriva da un comportamento imputabile alla stessa titolare; un distinto contenzioso sulle spese di ristrutturazione non elimina il dato del mancato pagamento dei canoni posto a fondamento dello sfratto.
- Nel regime dell’art. 10, comma 5-bis, del D.M. 38/2013, introdotto dal D.M. 51/2021, il trasferimento fuori zona è subordinato ai requisiti dell’art. 2 e non è derogato il rapporto massimo tra rivendite e popolazione previsto dalla disciplina per le nuove rivendite.
- La soppressione sopravvenuta della rivendita oggetto dell’istanza di trasferimento fa venir meno l’interesse a ottenere l’annullamento del diniego quando, per effetto di tale soppressione, l’eventuale accoglimento non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta.
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