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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02740/2026 del 07/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso da una dipendente di azienda sanitaria, inquadrata come collaboratore professionale amministrativo esperto, che ha chiesto il riconoscimento di differenze retributive per avere svolto, dal 28/10/2003 al 31/10/2008, mansioni asseritamente superiori di dirigente responsabile di una struttura semplice. Il tribunale aveva riconosciuto solo parzialmente il periodo e la somma dovuta; in appello la Corte territoriale ha ritenuto provato lo svolgimento continuativo e prevalente delle funzioni dirigenziali e ha liquidato una somma maggiore, rigettando l’appello dell’azienda sanitaria. Quest’ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 52, co. 3, d.lgs. 165/2001 e dell’art. 20 CCNL 1998/2001, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente desunto la natura dirigenziale dell’incarico da un atto organizzativo e dal precedente svolgimento da parte di un dirigente, senza prova di attività realmente dirigenziali e senza considerare che l’eventuale incarico era cessato e che la prosecuzione sarebbe stata sine titulo; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la valutazione delle prove testimoniali e documentali ritenute dalla Corte di merito idonee a dimostrare lo svolgimento delle mansioni superiori, lamentando che la Corte avesse attribuito maggiore attendibilità ad alcuni testimoni e ignorato elementi contrari. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato l’azienda sanitaria al pagamento delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’azienda sanitaria. Ha affermato che il primo motivo, formalmente costruito come violazione di legge, in realtà censurava l’accertamento di fatto e la qualificazione delle risultanze istruttorie compiuti dal giudice di merito; pertanto era un vizio motivazionale non deducibile nei limiti consentiti, peraltro in presenza di doppia conforme. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e, più in generale, delle prove, appartiene al giudice di merito; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici, come utilizzo di prove inesistenti, illegittimamente acquisite o erronea considerazione di prove legali, evenienze qui non ricorrenti. Conseguentemente l’azienda ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte richiama la disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato e la distingue dalla regola speciale della reggenza; nel caso concreto, però, esclude che i motivi di ricorso mettano davvero in discussione la corretta sussunzione giuridica, poiché essi mirano a contestare l’accertamento del fatto compiuto in appello.

  • art. 20 CCNL 98/2001

    È evocato dalla ricorrente per sostenere che l’incarico rientrasse nelle mansioni del profilo di inquadramento e non avesse natura dirigenziale; la Corte non accoglie la censura perché essa richiede una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla Corte d’appello come base costituzionale del diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è configurabile solo se si censura l’erronea interpretazione o applicazione della norma ai fatti accertati dal giudice di merito, non se si chiede una rivalutazione delle prove o dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza su violazioni processuali non può essere usata per surrettiziamente contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sul vizio motivazionale è ormai fortemente limitato; nella specie è comunque precluso dalla doppia conforme.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è ravvisabile solo se il giudice utilizza prove inesistenti, illegittimamente acquisite o ignora il regime delle prove legali; non quando si discute del peso attribuito alle prove valutabili.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a fonti che non lo hanno, o viceversa; non consente di contestare la mera preferenza data ad alcune testimonianze rispetto ad altre.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe la corretta sussunzione dei fatti già accertati nella norma, non se mira a rimettere in discussione l’accertamento del fatto o la valutazione delle prove.
  • La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e il bilanciamento tra prove convergenti o divergenti sono attività riservate al giudice di merito e non sono, di regola, sindacabili in cassazione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche e rigorose: uso di prove inesistenti o illegittimamente acquisite, ovvero errata attribuzione del regime di prova legale; non basta dissentire dalla lettura delle risultanze istruttorie.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori dipende dall’effettivo svolgimento di mansioni estranee all’inquadramento, ma in sede di legittimità la contestazione deve riguardare il corretto criterio giuridico applicato, non la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente precluso nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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