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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24349/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per tentato furto pluriaggravato già confermata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto pluriaggravato. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione sulla ritenuta partecipazione al tentativo di furto, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito al ricorrente il fatto. La Suprema Corte rileva però che il motivo non si confronta realmente con la motivazione di appello e si limita a riproporre censure già esaminate e disattese, senza indicare elementi idonei a incrinare la ricostruzione dei giudici di merito. In particolare, viene valorizzato che i giudici di appello avevano fondato la decisione sulle operazioni dei Carabinieri che avevano portato all'identificazione dell'imputato, e che l'interessato non aveva offerto una ricostruzione alternativa della propria presenza sul luogo del fatto.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per vizio di motivazione che si risolva nella mera riproposizione delle censure già esaminate e disattese in appello, senza effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un errore nell'attribuzione del fatto richiede l'indicazione di una ricostruzione alternativa concreta e logicamente plausibile; in difetto, la motivazione fondata su elementi di identificazione e riscontro investigativo resta insindacabile in sede di legittimità.
  • Quando i giudici di merito abbiano ritenuto provata la partecipazione dell'imputato sulla base di operazioni di polizia e dell'assenza di una spiegazione alternativa della presenza sul luogo del reato, la censura di merito non può essere veicolata come semplice doglianza motivazionale in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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