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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 176 - Comm. Trib. Prov. Bologna

Imposta di registro - art. 20 d.P.R: 131/86 - Cessione di partecipazione in una società - non configura cessione d'azienda - imposta di registro fissa - infondata ipotesi di elusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta infondata. La cessione di una partecipazione in una società non configura, per ciò solo, una cessione d’azienda, né costituisce indice sufficiente di intento elusivo. L’operazione resta soggetta all’imposta di registro in misura fissa, anziché proporzionale, salvo la prova di elementi ulteriori idonei a dimostrare una diversa operazione realmente posta in essere.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Ufficio ha ritenuto che la cessione della partecipazione societaria dissimulasse una cessione d’azienda, ipotizzando un intento elusivo e applicando l’imposta di registro in misura proporzionale. Il ricorrente ha sostenuto che la cessione di partecipazioni e la cessione dell’azienda sono operazioni giuridicamente diverse e che la scelta della prima, anche se economicamente alternativa alla seconda, non costituisce di per sé abuso o elusione.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro)

    La qualificazione dell’atto deve basarsi sugli effetti giuridici dell’atto stesso, senza riqualificarlo automaticamente sulla base di effetti economici o collegamenti negoziali non adeguatamente dimostrati. La cessione di partecipazioni non equivale, di per sé, alla cessione dell’azienda posseduta dalla società.

  • Art. 37-bis d.P.R. 600/1973

    La disciplina antielusiva richiede la presenza di un’operazione priva di valide ragioni economiche, diretta a ottenere indebiti vantaggi fiscali. La semplice scelta di cedere partecipazioni invece dell’azienda non è sufficiente a dimostrare l’elusione.

  • Art. 14 d.lgs. 472/1997

    La norma è richiamata nel contesto della responsabilità e degli effetti fiscali connessi alle operazioni societarie e ai trasferimenti d’azienda, ma non consente di equiparare automaticamente una cessione di partecipazioni a una cessione d’azienda.

Massime di principio

  • La cessione di quote o azioni deve essere distinta dalla cessione dell’azienda appartenente alla società: si tratta di negozi giuridicamente diversi, anche quando producono risultati economici simili.
  • La maggiore convenienza fiscale di una struttura negoziale non dimostra, da sola, l’elusione o l’abuso del diritto; l’Amministrazione deve provare ulteriori elementi concreti, come l’inesistenza di valide ragioni economiche o la simulazione dell’operazione.
  • Per applicare l’imposta di registro proporzionale come se fosse stata trasferita un’azienda, non è sufficiente valorizzare il contenuto economico complessivo dell’operazione: occorre dimostrare che l’atto dissimuli effettivamente una cessione aziendale.
  • In situazioni analoghe è essenziale esaminare il testo del contratto, la titolarità dei beni aziendali e l’effettivo trasferimento dell’azienda: la vendita delle partecipazioni trasferisce la posizione del socio, non direttamente la proprietà dei beni sociali.
  • La qualificazione fiscale deve rispettare la natura giuridica dell’operazione, salvo che emergano elementi probatori specifici di simulazione, interposizione o abuso.

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