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Sentenza

Sentenza n. 885/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di inefficacia della SCIA alternativa al permesso di costruire relativa alla realizzazione di una struttura di copertura di due campi da tennis

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, proprietaria di un complesso sportivo, aveva presentato il 16 agosto 2022 una SCIA alternativa al permesso di costruire relativa a un progetto complessivo di riqualificazione, comprendente anche la realizzazione di una copertura leggera per due campi da tennis. Dopo un'integrazione documentale del 17 febbraio 2025, riferita a modeste modifiche dimensionali, il Comune di Trani adottava il 3 marzo 2025 una comunicazione di inefficacia, ritenendo che la SCIA non costituisse titolo edilizio per l'esecuzione delle opere. La ricorrente deduceva, in sintesi: violazione dell'art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990 e dell'art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001, per tardivo esercizio del potere inibitorio; violazione delle norme tecniche di attuazione del PUG e dell'art. 9 d.P.R. 380/2001, per l'erronea ritenuta necessità di un piano di recupero e completamento anziché dell'intervento diretto; violazione degli artt. 10 e 22 d.P.R. 380/2001, per l'erronea qualificazione dell'intervento come assoggettato a permesso di costruire; violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dei principi di correttezza, imparzialità, giusto procedimento e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per difetto o carenza di motivazione e istruttoria, erronea presupposizione, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Il Comune sosteneva l'illegittimo utilizzo della SCIA alternativa al permesso di costruire.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo dirimente la censura relativa alla tardività del potere inibitorio, con assorbimento delle ulteriori doglianze. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001, letto unitamente all'art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990, il potere di vietare motivatamente la prosecuzione dell'intervento edilizio deve essere esercitato entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della SCIA. Decorso tale termine, si consolida la fattispecie abilitativa e l'amministrazione decade dal potere inibitorio, salvo l'eventuale esercizio dell'autotutela nei presupposti e nelle condizioni dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Nel caso concreto il termine decorreva dalla SCIA del 16 agosto 2022, che già comprendeva la copertura dei due campi da tennis nell'ambito del progetto complessivo di riqualificazione. La successiva integrazione del 17 febbraio 2025, riguardante modeste modifiche dimensionali, non faceva decorrere un nuovo termine, né consentiva un esercizio frazionato del potere inibitorio. Il riferimento all'art. 19-bis, comma 2, l. 241/1990 conferma che, per un'attività soggetta a più regimi amministrativi, deve essere presentata un'unica SCIA e che l'amministrazione deve esercitare unitariamente il controllo. Il provvedimento comunale, adottato a termine ampiamente scaduto, era pertanto inefficace ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990. Il TAR ha inoltre rilevato la violazione dei canoni di buona fede e la lesione del ragionevole affidamento della società, non essendo stata esercitata tempestivamente neppure l'autotutela. L'atto è stato annullato; il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001

    Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

    Il potere inibitorio relativo alla SCIA alternativa al permesso di costruire deve essere esercitato entro il termine previsto dalla disciplina applicabile; decorso tale termine, l'amministrazione non può vietare direttamente la prosecuzione dell'intervento.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione [...] adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

    La disposizione individua il termine per l'esercizio del potere inibitorio sulle segnalazioni certificate.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni.

    Per la SCIA edilizia il termine per l'esercizio del potere inibitorio è perentoriamente ridotto a trenta giorni.

  • art. 19-bis, comma 2, l. 241/1990

    Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia sono necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica Scia allo sportello di cui al comma 1.

    La concentrazione dei regimi amministrativi impedisce di frazionare il controllo inibitorio su singole componenti di un unico intervento segnalato.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, ferma restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

    Il provvedimento inibitorio adottato dopo la scadenza del termine è inefficace, salva la possibilità di esercitare l'annullamento d'ufficio ove sussistano i relativi presupposti.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Dopo la scadenza del termine per il controllo inibitorio, l'amministrazione conserva soltanto il potere di autotutela, nei limiti dei presupposti e delle condizioni previsti dalla norma.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    L'esercizio intempestivo del potere inibitorio contrasta con il dovere di buona fede che deve improntare i rapporti tra amministrazione e cittadino.

Massime di principio

  • Il potere inibitorio dell’amministrazione sulla SCIA edilizia, compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire, deve essere esercitato entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990, in relazione all’art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001.
  • La successiva presentazione di un’integrazione documentale relativa a modeste modifiche dimensionali non fa decorrere un nuovo termine per l’esercizio del potere inibitorio quando l’intervento era già compreso nella SCIA originaria.
  • Quando più titoli, segnalazioni o adempimenti riguardano le componenti di un unico intervento edilizio, il principio di concentrazione dei regimi amministrativi impedisce all’amministrazione di frazionare nel tempo l’esercizio del potere inibitorio sulle singole opere.
  • I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività adottati dopo la scadenza del termine di controllo sono inefficaci ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990; dopo tale scadenza l’amministrazione può intervenire soltanto mediante autotutela, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
  • La previsione di un termine breve e perentorio per il controllo sulla SCIA tutela la certezza dei rapporti giuridici e il legittimo affidamento del privato; il suo superamento contrasta anche con il dovere di buona fede dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoriaLegittimo affidamento

Testo integrale

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