Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20829/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Nel ricorso si faceva riferimento, in modo non coordinato, a una diversa qualificazione giuridica del fatto, alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e alla prescrizione del reato; tuttavia il ricorso si articolava poi solo in due motivi indicati con le lettere a) e c), senza una critica effettiva e coerente alle ragioni della decisione impugnata. La Corte ha rilevato anche che il calcolo della prescrizione era incomprensibile, perché veniva indicato prima il termine di sei anni, qualificato però erroneamente come massimo, e poi si affermava una maturazione della prescrizione in una data manifestamente incongrua. Il ricorrente sosteneva quindi, in sostanza, che il reato fosse prescritto e che dovesse essere rivalutata la qualificazione o la punibilità, ma senza formulare un atto di impugnazione idoneo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'atto non contenesse neppure gli elementi minimi di un'impugnazione, perché non esprimeva una vera critica alle ragioni della sentenza d'appello e si risolveva in mere richieste tra loro non collimanti. Ha inoltre precisato che il termine massimo di prescrizione era pari ad anni sette e mesi sei e che non era maturato prima della sentenza impugnata; l'inammissibilità del ricorso ha impedito di rilevare e dichiarare l'eventuale prescrizione maturata successivamente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    È il titolo di reato per cui era stata confermata la condanna in appello: falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

  • art. 131-bis c.p.

    È richiamato dal ricorrente come possibile causa di non punibilità, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 157 c.p.

    La Corte richiama il termine massimo di prescrizione del reato, affermando che era pari ad anni sette e mesi sei e non era maturato prima della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266

    È il precedente delle Sezioni Unite richiamato per affermare che l'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e coerente alle ragioni della decisione impugnata; mere richieste o deduzioni tra loro incongruenti non integrano un valido atto di impugnazione.
  • L'indicazione della prescrizione deve essere sorretta da un calcolo comprensibile e corretto del termine applicabile; un errore evidente sul decorso del termine o sulla data di maturazione ne mina l'ammissibilità come motivo di ricorso.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.