Sentenza del 11/05/2017 n. 11669 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un'ingiunzione di pagamento COSAP per l'anno 2005, riferita a una presunta occupazione abusiva di suolo pubblico mediante un passo carrabile. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la Commissione regionale aveva riformato la decisione qualificando l'accesso come semplice "accesso a raso" e non come "passo carrabile". Il Comune ha impugnato la sentenza sostenendo, tra l'altro, che un precedente giudicato esterno, relativo alla medesima situazione e non impugnato, aveva già accertato l'esistenza di un passo carrabile soggetto a COSAP. Il contribuente ha contestato l'efficacia di tale giudicato, richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che attribuiva al giudice tributario le controversie COSAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto formato il giudicato implicito sulla giurisdizione tributaria, poiché il difetto di giurisdizione non era stato eccepito né impugnato nei precedenti gradi di giudizio. Ha inoltre riconosciuto l'efficacia del giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza, che aveva accertato la presenza di un passo carrabile nella medesima situazione di fatto. Tale accertamento impediva di riesaminare la questione in un successivo giudizio tra le stesse parti. La Corte ha quindi accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune, dichiarato assorbito il terzo motivo, rigettato il motivo relativo alla giurisdizione e il ricorso incidentale del contribuente, cassato la sentenza d'appello e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, secondo periodo
La norma attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del COSAP.
La Corte costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte relativa al COSAP. Tuttavia, nel processo concreto, la questione non poteva più essere fatta valere perché sulla giurisdizione si era formato il giudicato implicito.
D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, comma 1, lettera b)
Modifica dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La disposizione aveva esteso la giurisdizione tributaria alle controversie concernenti il COSAP, estensione successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63
Disciplina il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP).
La norma costituisce il fondamento della pretesa comunale relativa al canone per l'occupazione di suolo pubblico.
Principio del giudicato implicito sulla giurisdizione
Il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, formatosi per effetto della non impugnazione sulla questione di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, preclude alla pronuncia di incostituzionalità della norma sul cui presupposto il giudice ha deciso nel merito di produrre effetti nel processo.
Se una parte non contesta tempestivamente la giurisdizione e il giudice decide il merito, la giurisdizione si considera definitivamente consolidata per quel processo.
Principio del giudicato esterno
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto preclude il riesame dello stesso punto di diritto.
Una decisione definitiva su un punto fondamentale comune a più controversie vincola il giudice del processo successivo, anche quando la domanda sia formalmente diversa, purché vi sia identità sostanziale del rapporto e della questione decisiva.
Massime di principio
- Il difetto di giurisdizione deve essere eccepito e fatto valere tempestivamente nei gradi di merito: se la sentenza decide il merito e la questione non viene impugnata, può formarsi un giudicato implicito che impedisce di contestare successivamente la giurisdizione.
- Una pronuncia della Corte costituzionale intervenuta dopo la decisione di merito non elimina necessariamente gli effetti processuali del giudicato implicito già formatosi sulla giurisdizione.
- Il giudicato esterno può vincolare un successivo giudizio tra le stesse parti quando riguarda lo stesso rapporto giuridico e accerta un punto di fatto o di diritto che costituisce premessa indispensabile della nuova decisione.
- Quando una precedente sentenza definitiva ha qualificato un accesso come passo carrabile, tale qualificazione può impedire che la stessa situazione venga nuovamente qualificata come semplice accesso a raso in un giudizio successivo.
- In presenza di un giudicato esterno rilevante, il giudice può decidere direttamente la causa senza ulteriori accertamenti di fatto, rigettando la domanda incompatibile con quanto già definitivamente accertato.
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