Cassazione Civile, Ordinanza n. 33446/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza del Tribunale che aveva aperto la procedura. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 37, 38 e 390 del D.Lgs. 14/2019, sostenendosi che il potere del tribunale di segnalare l'insolvenza al pubblico ministero sarebbe incompatibile con la disciplina transitoria del codice della crisi e con la nuova logica di continuità dell'impresa; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., per avere il giudice rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza necessaria ad acquisire documentazione contabile non ancora consegnata; 3) violazione dell'art. 121 del D.Lgs. 14/2019, deducendo che il mancato rinvio aveva impedito di documentare compiutamente debiti e crediti della propria attività e che l'apertura della liquidazione giudiziale era stata pronunciata senza adeguata istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la perdurante legittimità, anche nel vigore del codice della crisi, del potere del tribunale di segnalare al pubblico ministero l'insolvenza emersa nel corso di un procedimento non definito nel merito. Ha dichiarato inammissibili congiuntamente il secondo e il terzo motivo, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo adeguato il rigetto del rinvio, valorizzando anche la prossima scadenza del termine annuale dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, e che il ricorrente non aveva né allegato né dimostrato le ragioni del ritardo nel deposito della documentazione contabile, né si era confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. È stata inoltre esclusa la violazione del diritto di difesa perché il debitore poteva comunque assolvere l'onere probatorio anche in sede di reclamo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato insieme agli artt. 38 e 390 CCII a sostegno della censura del ricorrente; la Corte non ne ha accolto l'interpretazione restrittiva proposta
L’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero
la disposizione viene letta come applicabile a ogni procedimento, anche civile, e quindi compatibile con la segnalazione dell'insolvenza da parte del tribunale
richiamato dal ricorrente come norma transitoria, ma ritenuto non ostativo al potere di segnalazione
richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di documentare debiti e crediti; la Corte non ravvisa una sua violazione
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa; la Corte esclude che il rigetto del rinvio abbia determinato una compressione illegittima di tale diritto
richiamato per evidenziare il termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese entro cui definire la procedura di apertura della liquidazione giudiziale
art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
base per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 7 legge fall.
richiamato nel precedente delle Sezioni Unite sul potere del tribunale di trasmettere gli atti al pubblico ministero
Massime di principio
- Nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, l'autorità giudiziaria che rilevi l'insolvenza nel corso del giudizio può segnalarla al pubblico ministero, senza che ciò violi il principio di terzietà del giudice, anche alla luce della disciplina del codice della crisi.
- Il potere di segnalazione dell'insolvenza non è incompatibile con la logica del codice della crisi orientata alla tempestiva emersione della crisi e alla prosecuzione dell'attività d'impresa: la segnalazione giudiziale resta ammissibile quando l'insolvenza emerga in un procedimento non definito nel merito.
- Il rigetto dell'istanza di rinvio per acquisire documentazione contabile non integra violazione del diritto di difesa se il provvedimento è sorretto da motivazione adeguata e la parte non allega né prova specificamente le ragioni dell'impossibilità di deposito tempestivo della documentazione.
- In sede di reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale, il debitore conserva la possibilità di assolvere l'onere probatorio anche deducendo nuovi mezzi di prova per contestare la sussistenza dei presupposti della procedura; tuttavia, la censura in cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito.
- La mancata specifica contestazione della ratio decidendi del provvedimento impugnato rende inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a reiterare affermazioni apodittiche o generiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33418/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33419/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33420/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33429/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33430/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33432/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →