Cassazione Penale, Ordinanza n. 15540/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione. La difesa ha dedotto, da un lato, inosservanza della legge penale, sostenendo che la sostanza rinvenuta fosse destinata all'uso personale e che non fosse stata accertata alcuna attività di cessione; dall'altro, carenza di motivazione per non avere la Corte territoriale valorizzato gli elementi a discarico che avrebbero dimostrato la destinazione personale della sostanza sequestrata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non introducessero questioni di legittimità ma investissero valutazioni di merito e ricostruzione del fatto, insindacabili in sede di legittimità quando sorrette da motivazione congrua. Ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello aveva esaminato compiutamente le difese e fondato il giudizio di responsabilità su elementi ritenuti significativi: il quantitativo di stupefacente, dal quale erano ricavabili 216 dosi, il possesso di un bilancino di precisione, il possesso di somme di denaro non giustificate e l'acclarata cessione a soggetti indicati in sentenza. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
richiamato come norma incriminatrice contestata per la detenzione di stupefacente, con riferimento alla qualificazione della condotta come finalizzata alla cessione e non all'uso personale.
art. 73 d.P.R. 309/1990
la sentenza fa riferimento al reato di detenzione di stupefacente punito dalla disciplina sugli stupefacenti, in relazione al capo di imputazione e alla valutazione della destinazione della sostanza.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa lettura delle prove o nella richiesta di una nuova ricostruzione del fatto, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione quando sia congrua, completa e logicamente coerente, e dia conto dell'esame delle deduzioni difensive e delle risultanze processuali.
- La destinazione dello stupefacente a fini di spaccio può essere desunta da un insieme di indicatori fattuali, quali il quantitativo detenuto, la disponibilità di strumenti di confezionamento o pesatura, il possesso di denaro non giustificato e la prova di cessioni a terzi.
- La deduzione della finalità di uso personale non è sufficiente a superare una motivazione di merito che valorizzi elementi convergenti e specificamente incompatibili con l'uso esclusivamente personale.
Come è indicizzato
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