Cassazione Penale, Sentenza n. 16174/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per mera apparenza della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto al motivo di appello relativo all'assenza dell'elemento soggettivo (dolo). Perin afferma che il suo comportamento illogico rende inverosimile il dolo e che la falsa denuncia dello smarrimento della carta d'identità derivava dall'abituale assunzione di sostanze stupefacenti, che lo avrebbe posto in uno stato di distacco dalla realtà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione adeguata e puntuale, spiegando perché Perin fosse consapevole che la carta d'identità non era stata smarrita ma lasciata il giorno prima in custodia al canile a garanzia delle spese per la sterilizzazione del cane. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
La norma è stata richiamata come riferimento al reato contestato (la falsa denuncia di smarrimento della carta d'identità). La Corte ha ritenuto sussistente sia l'elemento materiale che l'elemento soggettivo del delitto, ritenendo che l'imputato fosse consapevole della non veridicità della dichiarazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per giustificare l'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La mera apparente insufficienza della motivazione non è di per sé sufficiente a rendere ammissibile il ricorso: occorre dimostrare omissioni o contraddizioni gravi nella motivazione della Corte territoriale.
- Per contestare la sussistenza del dolo appellando allo stato di alterazione dovuto a stupefacenti è necessario fornire elementi probatori concreti e specifici sulla incapacità di intendere e volere al momento del fatto; affermazioni generiche non convincono il giudice.
- Se la motivazione di merito spiega in modo puntuale le ragioni per cui il fatto integra il reato e l'imputato era consapevole della falsità della dichiarazione, il ricorso per cassazione può essere dichiarato manifestamente infondato e inammissibile.
- In caso di inammissibilità manifesta del ricorso è possibile la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), che la Corte può determinare discrezionalmente in misura ritenuta equa.
- Prove materiali o circostanze concrete (es. il fatto che il documento fosse lasciato come garanzia presso il canile) possono rafforzare la valutazione della consapevolezza e del dolo da parte dell'imputato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15951/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15954/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15955/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15956/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15974/2022 del 27/04/2022
- Sentenza penale · 27 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15980/2022 del 27/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →