Cassazione Civile, Ordinanza n. 20781/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR della Toscana e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e renda una motivazione effettiva e completa, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per gli anni 2004, 2005 e 2006, aveva determinato sinteticamente un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia e respinto l'incidentale del contribuente. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) nullità della sentenza per carenza assoluta o apparenza di motivazione; (2) omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio; (3) motivazione insufficiente sull'utilizzo di movimenti di un conto intestato a terzo e sull'illegittimità dell'accertamento; (4) motivazione insufficiente e omesso esame circa l'asserita inversione dell'onere probatorio; (5) omesso esame delle giustificazioni offerte dal contribuente; (6) omessa pronuncia sull'appello incidentale del contribuente. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, reputando la motivazione della CTR estremamente sintetica e apodittica, priva dell'esposizione dell'iter logico-giuridico e delle ragioni di dissenso rispetto alle censure delle parti.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 111, comma 6, Cost.
Ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato in modo effettivo e non meramente apparente.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l'omissione integra vizio denunciabile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del ricorso per cassazione per la nullità della sentenza derivante da motivazione mancante o apparente e da omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorrente lo invoca per insufficiente motivazione e omesso esame di fatti decisivi; la Corte però risolve la lite sul vizio di motivazione apparente.
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando il giudice di merito non espone, neppure in modo sintetico ma intellegibile, il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, limitandosi a formule apodittiche o a mere affermazioni di esito.
- La motivazione è apparente quando non consente di comprendere perché siano state accolte o respinte le censure delle parti e quali elementi di fatto e di prova siano stati effettivamente valorizzati.
- In materia di accertamento sintetico del reddito, il giudice deve valutare non solo la presunzione posta dall'Amministrazione, ma anche la prova contraria offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme e sulla giustificazione dei movimenti contestati.
- Quando l'appello investe specifiche eccezioni e censure, il giudice di secondo grado deve esaminarle e darne conto in motivazione; il mero richiamo all'assenza di giustificazioni o alla non dimostrazione di alcuni fatti non basta, se manca la sussunzione concreta della fattispecie nella regola applicata.
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