Cassazione Penale, Ordinanza n. 12286/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza d'appello sia sul diniego della non menzione, fondato sui criteri di legge, sia sul calcolo della pena, giudicato congruo rispetto alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 13/05/2025. I motivi deducevano, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena; dall'altro, vizio di motivazione sul diniego del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale ex art. 175 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze investivano la graduazione del trattamento sanzionatorio e non evidenziavano incongruenze logiche della motivazione; inoltre il secondo motivo era ritenuto reiterativo di censure già svolte in appello e formulato in modo generico, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 175 c.p.
È richiamato in relazione al beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, che la Corte d'appello ha legittimamente negato sulla base dei criteri di legge.
art. 616 c.p.p.
È il parametro implicito della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Le censure di legittimità che investono esclusivamente la graduazione della pena o la determinazione del trattamento sanzionatorio non sono ammissibili quando la motivazione di merito sia logica, congrua e conforme ai criteri di legge.
- Il diniego del beneficio della non menzione è censurabile in cassazione solo se la motivazione presenti manifeste illogicità o violazioni di legge; non è sufficiente una mera contestazione del giudizio discrezionale del giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La genericità del ricorso, intesa come assenza di un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione, integra causa di inammissibilità.
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