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Sentenza

Sentenza del 23/03/2017 n. 237 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Riscossione - Atti dell'esecuzione forzata - Iscrizione ipotecaria - Beni del fondo patrimoniale - Applicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata contestata l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 su beni appartenenti a un fondo patrimoniale, sostenendo che l'ipoteca fosse vietata dall'art. 170 c.c., poiché i beni erano destinati ai bisogni della famiglia e i debiti non risultavano contratti per tali bisogni. La questione si fonda sulla possibilità di applicare i limiti del fondo patrimoniale all'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, l'iscrizione ipotecaria esattoriale non costituisce un atto di espropriazione forzata, poiché non comporta di per sé la sottrazione coattiva del bene al proprietario. Di conseguenza, i limiti previsti dall'art. 170 c.c. per l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale non si applicano all'iscrizione ipotecaria. L'ipoteca può quindi essere iscritta sui beni del fondo patrimoniale, ferma restando la distinta valutazione della successiva eventuale espropriazione.

Norme richiamate

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973

    Consente all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. L'iscrizione ipotecaria ha natura cautelare e non equivale, da sola, a un'espropriazione forzata.

  • Art. 170 del codice civile

    Limita l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ai debiti contratti per bisogni della famiglia, ma tali limiti non si applicano alla mera iscrizione ipotecaria, perché questa non comporta la sottrazione coattiva del bene.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 19667/2014

    Ha affermato che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non costituisce espropriazione forzata e non è soggetta ai limiti dell'art. 170 c.c.

  • Cassazione, Sezione V, n. 22761/2016

    Ha confermato l'orientamento secondo cui l'ipoteca esattoriale può essere iscritta sui beni del fondo patrimoniale, senza necessità di dimostrare che il debito sia stato contratto per i bisogni della famiglia.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria esattoriale è una misura cautelare o conservativa e non coincide con l'espropriazione del bene.
  • I vincoli del fondo patrimoniale previsti dall'art. 170 c.c. possono rilevare nella successiva fase esecutiva, ma non impediscono automaticamente la preventiva iscrizione dell'ipoteca.
  • La destinazione del bene ai bisogni della famiglia, da sola, non è sufficiente per ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta dall'agente della riscossione.
  • Per contestare efficacemente l'iscrizione occorre far valere eventuali vizi propri dell'atto o della procedura, distinti dalla mera appartenenza del bene al fondo patrimoniale.
  • L'ipoteca iscritta non implica necessariamente che l'espropriazione successiva sarà sempre possibile: quest'ultima dovrà essere valutata autonomamente alla luce dell'art. 170 c.c. e della natura del debito.

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