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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29663/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 31/10/2022 che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Salvatore Attanasio avverso la sentenza di condanna del 23/01/2012. In sintesi: nel 1999 il Pretore aveva restituito gli atti al pubblico ministero con conseguente emissione di un nuovo decreto di citazione a giudizio; nel nuovo procedimento l'imputato non comparve e il Tribunale, ritenendo valida la precedente revoca della contumacia, procedette in assenza senza notificare all'imputato l'estratto contumaciale della sentenza. L'imputato venne a conoscenza della pronuncia solo casualmente nel 2021 e propose appello, che la Corte territoriale dichiarò tardivo ritenendo non dovuta la notificazione dell'estratto contumaciale. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 591 e 585 c.p.p. e ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che, benché il nuovo processo fosse stato regolarmente instaurato con regolari notificazioni del decreto di citazione, mancò l'applicazione delle garanzie proprie del giudizio contumaciale, in particolare la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza ex art. 548, comma 3, c.p.p.; tale mancata notificazione impedisce l'avvio del termine per impugnare. Di conseguenza l'impugnazione proposta da Attanasio non poteva essere considerata tardiva. La Corte ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello e ha annullato senza rinvio anche la sentenza di primo grado, prendendo atto dell'intervenuta prescrizione del reato come chiesto dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 548, comma 3, cod. proc. pen.

    Impose la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza nel giudizio contumaciale; la Corte ha ritenuto la notificazione dell'estratto atto indispensabile per far decorrere il termine di impugnazione.

  • art. 585, cod. proc. pen.

    Regola i termini di impugnazione; nel caso di specie il decorso del termine per proporre appello è collegato alla notificazione dell'estratto contumaciale di cui all'art. 548, comma 3.

  • art. 591, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle norme sull'impugnazione e sulla tardività; la cassazione ha valutato la corretta applicazione delle norme che determinano l'ammissibilità temporale dell'appello.

  • art. 587, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze dell'impugnazione tempestiva di alcuni imputati per gli altri; la Corte territoriale aveva richiamato la possibilità di avvalersi degli effetti dell'impugnazione dei coimputati davanti al giudice dell'esecuzione, ma la Cassazione ha ritenuto primaria la verifica dell'effettiva notificazione dell'estratto all'imputato.

  • art. 670, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sindacabilità dell'esecutività della sentenza dal giudice dell'esecuzione; la Corte ha richiamato l'eventualità che la declaratoria di non esecutività sia prospettata davanti a quel giudice quando la sentenza sia stata ritenuta esecutiva erroneamente.

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (menzionato nel testo)

    Norma relativa alla restituzione in termine per proporre impugnazione; la sentenza ricorda che, in casi analoghi, è possibile chiedere la restituzione in termine se l'imputato non ha avuto personale conoscenza della vocatio in iudicium (anche se la formulazione normativa citata nel testo è stata successivamente modificata/abrogata).

  • Legge n. 60/2005 e Legge n. 67/2014 (richiamate)

    Riferimenti normativi che hanno modificato nel tempo le disposizioni sulla restituzione in termine; utili per il quadro storico-normativo ma la Corte si è concentrata sulla mancanza di notificazione dell'estratto.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, 10/12/2020 n. 8875 Rinaldo; Sez. U n. 35402/2003 Mainente; Sez. 1 n. 50471/2018 Manto; Sez. U n. 28912/2019 Innaro)

    I precedenti sono stati richiamati per distinguere i casi: la Corte evidenzia che, se da un lato esistono precedenti che tutelano l'imputato rimasto inconsapevole della pronuncia e consentono la rimessione o la declaratoria di non esecutività, dall'altro lato è necessario verificare se sia stata o meno effettuata la notificazione dell'estratto contumaciale, che in assenza blocca il decorso del termine d'impugnazione.

Massime di principio

  • La notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza (art. 548, comma 3, c.p.p.) è condizione essenziale perché inizi a decorrere il termine per proporre impugnazione: se l'estratto non viene notificato all'imputato, l'impugnazione non può essere considerata tardiva.
  • La regolarità formale della instaurazione del processo (es. regolari notificazioni del decreto di citazione) non esclude l'obbligo di applicare le garanzie del giudizio contumaciale; la mancata adozione delle declaratorie sulla contumacia e la mancata notificazione delle garanzie collegate possono rendere annullabile la sentenza.
  • Se l'imputato apprende casualmente di una pronuncia a suo carico e non aveva ricevuto l'estratto contumaciale, deve proporre tempestivamente i rimedi disponibili (impugnazione e, se eseguita la sentenza, azione davanti al giudice dell'esecuzione ex art. 670).
  • Quando più imputati hanno impugnato tempestivamente, gli effetti di quella impugnazione possono essere rilevanti anche per altri imputati, ma la loro applicazione è subordinata alla verifica delle regole di notificazione e delle garanzie individuali di ciascun imputato.
  • In situazioni analoghe è consigliabile agire subito non appena si viene a conoscenza della pronuncia (proporre appello o istanza davanti al giudice dell'esecuzione) e documentare l'assenza di notificazione dell'estratto; valutare altresì la richiesta di restituzione in termine quando consentita dalla normativa vigente.

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