Cassazione Penale, Sentenza n. 31649/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso fondato e ha riqualificato il fatto come reato di cui all'art. 483 c.p. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (il fatto è del 14/06/2010 e il termine massimo di prescrizione, pari a 10 anni per effetto della recidiva reiterata ex art. 161 c.p., è decorso; non risultano sospensioni che impediscano l'effetto estintivo).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per concorso in falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale. In cassazione viene dedotto, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., che la corretta qualificazione giuridica del fatto è quella di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e non del reato ascritto in primo grado/appello. Inoltre la Corte valuta l'eventuale estinzione del reato per prescrizione tenuto conto della recidiva reiterata che aumenta il termine massimo a dieci anni.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la condotta (dichiarazione di vendita al PRA con indicazioni non veritiere sull'acquirente) integri la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ossia l'attestazione di fatti falsi in un atto destinato a provare la verità, e quindi configura il reato previsto da questa norma
art. 479 cod. pen.
La norma è richiamata come confronto: la Corte distingue il diverso reato di falso commesso dal pubblico ufficiale/altre fattispecie (art. 479) rispetto alla falsità ideologica del privato, ritenendo applicabile la fattispecie di cui all'art. 483
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ammesso l'eccezione di diversa qualificazione giuridica non dedotta in appello perché attinente alla corretta qualificazione del fatto, ritenendola esaminabile in sede di cassazione
art. 161, ultimo comma, cod. pen.
La Corte ha applicato la disciplina della recidiva reiterata che incrementa la pena/termine massimo di prescrizione; in concreto ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione sia pari a dieci anni e che tale termine sia decorso, comportando l'estinzione del reato
Massime di principio
- La Corte di cassazione può riqualificare il fatto anche se la diversa qualificazione non sia stata dedotta in sede di appello, quando la questione concerne la corretta qualificazione giuridica del fatto (art. 609, comma 2, c.p.p.)
- Quando la condotta consiste nell'attestare falsamente fatti in un atto pubblico destinato a provare la verità (es. dichiarazione di vendita al PRA con dati non veritieri), la fattispecie più coerente è quella di falsità ideologica commessa dal privato (art. 483 c.p.), non altre fattispecie di falso
- È fondamentale calcolare il termine di prescrizione considerando eventuali effetti aggravanti o aumentativi (es. recidiva reiterata ex art. 161 c.p.) e verificare se vi siano state sospensioni o interruzioni: se il termine è decorso il reato si estingue e la sentenza può essere annullata senza rinvio
- In situazioni analoghe, se emerge che la fattispecie applicata in precedenza è errata e la riqualificazione porta a un reato estinto per prescrizione, l'annullamento senza rinvio è l'esito probabile
- Per evitare rischi processuali, chi impugna dovrebbe sollevare tempestivamente ogni profilo di corretta qualificazione giuridica e fornire elementi utili al calcolo dei termini di prescrizione (date, sospensioni, interruzioni)
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