Sentenza del 13/12/2016 n. 9549 - Comm. Trib. Prov. Milano
CONTRIBUENTE NON RESIDENTE ISCRITTO ALL'AIRE - Avviso di accertamento notificato presso ultima residenza italiana - Inesistenza della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della notifica di un avviso di accertamento effettuata presso la sua ultima residenza in Italia, nonostante risultasse residente all'estero e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). La questione riguardava il rispetto delle modalità speciali di notificazione previste per i contribuenti non residenti.
La decisione
La contestazione è stata accolta. Ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'avviso destinato a un contribuente non residente deve essere notificato mediante spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero risultante dai registri AIRE. La notifica eseguita presso l'ultimo indirizzo di residenza italiana è stata ritenuta inesistente e, pertanto, non idonea a produrre gli effetti della notificazione dell'avviso di accertamento.
Norme richiamate
Art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La notifica ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Per i contribuenti iscritti all'AIRE, l'Amministrazione finanziaria deve utilizzare l'indirizzo estero risultante dai registri AIRE. La notificazione effettuata presso una precedente residenza italiana è inesistente e non produce validamente gli effetti dell'atto.
Massime di principio
- Quando il contribuente è residente all'estero e iscritto all'AIRE, gli atti tributari devono essere notificati all'indirizzo estero risultante dai registri AIRE, secondo le modalità previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973.
- La notifica presso l'ultima residenza italiana non è, di regola, idonea a sostituire la notifica all'indirizzo estero del contribuente non residente.
- In caso di contestazione, è rilevante verificare la data dell'iscrizione o dell'aggiornamento AIRE e l'indirizzo ufficialmente risultante nei registri al momento della notifica.
- L'inesistenza della notifica può impedire il perfezionamento dell'atto e incidere sulla validità della pretesa tributaria o sul rispetto dei termini di decadenza, da valutare concretamente nel singolo caso.
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