Cassazione Penale, Ordinanza n. 19187/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi sostanzialmente diretti a contestare valutazioni di merito sulla sussistenza delle circostanze aggravanti e attenuanti, già compiute dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'omessa esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma e il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto; 2) la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo non consentito in sede di legittimità perché riproponevano questioni già dedotte in appello e già esaminate e disattese, mirando inoltre a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, attività precluse al giudizio di cassazione quando la motivazione di merito sia congrua e non illogica.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
È richiamato quale attenuante oggetto di doglianza; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura mira a una rivalutazione del fatto, preclusa in cassazione.
art. 3 c.p.p.
Non citato nel testo fornito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera rivalutazione delle risultanze processuali o chiedere un diverso giudizio di rilevanza dei fatti quando il giudice di merito abbia reso una motivazione congrua e non illogica.
- La sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione o l'esclusione di circostanze attenuanti e aggravanti costituisce questione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
Come è indicizzato
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