Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 329/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, pubblicata il 7 agosto 2023, resa tra le parti, nel giudizio n. -OMISSIS- RG, con la quale era respinto il reclamo e confermata la legittimità del provvedimento del Commissario ad acta di rigetto dell’istanza di concessione demaniale marittima presentata in data 15 maggio 2015, contenuto nella nota prot. n. -OMISSIS- del 23 settembre 2022, notificata in data 14 ottobre 2022;

Giustizia amministrativa202301142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il reclamo e confermato il rigetto commissariale dell’istanza di concessione demaniale marittima presentata nel 2015; nella presente fase, inerzia del commissario ad acta precedentemente nominato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’associazione aveva appellato la sentenza del TAR relativa al provvedimento del Commissario ad acta che aveva rigettato l’istanza di concessione demaniale marittima. Con una precedente sentenza del CGARS del 2025 era stato accolto il reclamo contro il provvedimento commissariale ed era stato nominato quale nuovo Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Catania, con termine di 180 giorni per definire espressamente il procedimento, tenendo conto della normativa vigente e dei limiti dei poteri commissariali. Dopo la notificazione della sentenza e l’invito ad avviare le operazioni, il Segretario generale aveva rinunciato all’incarico per pregressi impegni istituzionali. L’associazione ha quindi chiesto la nomina di un nuovo Commissario ad acta. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio una questione relativa alla regolarità della costituzione in giudizio: uno dei difensori indicati nella procura e nell’epigrafe del ricorso risultava, in via sommaria, non iscritto all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Ha ritenuto tuttavia che tale carenza non invalidasse il mandato conferito all’altro difensore, regolarmente abilitato, che aveva sottoscritto l’appello.

La decisione

Il CGARS ha disposto incombenti istruttori e, accogliendo l’istanza dell’associazione nella fase di ottemperanza, ha sostituito il Commissario ad acta precedentemente nominato, individuando nel Dirigente della V Direzione Pianificazione Strategica e Digitale, Attività Produttive e Patrimonio della Città metropolitana di Messina il nuovo ausiliario, con facoltà di delega a un dirigente dello stesso ufficio. Il nuovo Commissario dovrà definire con provvedimento espresso, entro 180 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima presentata nel 2015, in conformità a quanto stabilito dalla precedente sentenza del CGARS e in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del Commissario è stato posto solidalmente a carico di entrambe le parti, ma nei rapporti interni esclusivamente a carico dell’amministrazione appellata, rimasta inerte nel termine assegnato nel giudizio sul silenzio; il compenso è stato liquidato in euro 5.000, da versare prima dell’inizio dell’incarico quale condizione per il suo avvio. Il Collegio ha demandato alla Segreteria di escludere il difensore privo, ove confermato, dell’abilitazione superiore dall’accesso al PAT e di trasmettere l’ordinanza, in forma non oscurata, al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente per gli accertamenti e le valutazioni sulle eventuali conseguenze della condotta professionale. Le spese della presente fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98, comma 1, c.p.a.

    davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato iscritto all'apposito albo

    L’obbligo di patrocinio mediante avvocato iscritto all’Albo speciale per le giurisdizioni superiori non comporta, secondo l’ordinanza, l’invalidità del mandato conferito a un altro difensore regolarmente abilitato che abbia validamente sottoscritto l’atto di appello.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento della fase istruttoria.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento della fase istruttoria.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento della fase istruttoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità idonee a identificare la parte privata e i relativi difensori.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una pronuncia non può assumere o proseguire l’incarico, il giudice dell’ottemperanza può sostituirlo individuando un diverso ausiliario e assegnandogli un nuovo termine per la definizione espressa dell’attività amministrativa dovuta.
  • Il commissario ad acta deve esercitare i poteri sostitutivi entro i limiti conformativi stabiliti dalla sentenza di ottemperanza, definendo il procedimento mediante provvedimento espresso e tenendo conto della normativa vigente indicata dal giudice.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere posto solidalmente a carico delle parti nei confronti dell’ausiliario, con imputazione interna esclusiva all’amministrazione che sia rimasta inerte rispetto al termine assegnato dal giudice.
  • La carenza dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori di uno dei difensori indicati nell’atto non invalida il mandato processuale quando l’atto sia stato validamente sottoscritto da altro difensore regolarmente abilitato.
  • La mera indicazione di un professionista nell’epigrafe del ricorso può comportare l’assunzione dello status di difensore costituito, con conseguente rilevanza dell’abilitazione richiesta anche ai fini dell’accesso agli strumenti processuali telematici; il relativo difetto deve essere verificato nelle sedi competenti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiudizio di ottemperanza
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.