Cassazione Penale, Ordinanza n. 14674/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/06/2024. Dal testo emerge che, dopo un precedente annullamento con rinvio, il giudice di merito di rinvio era tenuto a riformulare il giudizio di equivalenza tra circostanze e attenuanti. La Corte di appello ha motivato in punto di merito ritenendo complessivamente favorevole il trattamento sanzionatorio già riconosciuto e non ravvisando elementi per attribuire prevalenza alle attenuanti generiche, anche alla luce del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorso contestava, in sostanza, la nuova valutazione comparativa delle circostanze e la motivazione resa dal giudice di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente adempiuto al dictum rescissorio, procedendo alla riformulazione del giudizio di equivalenza con motivazione di merito immune da censure, adeguata a valorizzare il trattamento sanzionatorio complessivamente favorevole e a escludere la prevalenza delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante richiamata è stata valorizzata dal giudice di merito quale elemento che deponeva contro il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche nel giudizio di comparazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve attenersi al perimetro del decisum rescissorio e, se chiamato a riformulare il giudizio di comparazione tra circostanze, può farlo con motivazione di merito sufficiente e coerente, senza che la Cassazione possa sostituirsi nella valutazione discrezionale se non a fronte di vizi logici o giuridici.
- La valutazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo quando sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è invece sindacabile ove il giudice dia conto dei criteri utilizzati e valorizzi elementi ostativi, come il riconoscimento di un'aggravante specifica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- rami
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