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Sentenza

Sentenza n. 4804/2026 - Roma, Sezione 2

Annullamento del Provvedimento Prot 1463-2025 del 21.10.2025 notificato in data 10.11.2025 emesso da Consolato Generale d'Italia Shangai;

Giustizia amministrativa202601555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso adottato dal Consolato Generale d’Italia a Shanghai

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la nullità della procura alle liti, rilasciata all’estero e priva delle formalità prescritte. La procura, redatta in italiano e cinese, era stata sottoscritta all’estero e l’autografia era stata certificata direttamente dal difensore costituito. Il documento notarile apostillato allegato attestava soltanto la conformità all’originale dei documenti prodotti, senza accertare l’identità del sottoscrittore della procura. Il giudice ha esaminato d’ufficio la validità della procura e, conseguentemente, la sussistenza della sottoscrizione del ricorso ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito del diniego del visto. Ha ritenuto che la procura speciale rilasciata all’estero non fosse validamente autenticata o certificata: il potere certificativo del difensore, previsto dalla legge processuale italiana, opera entro il territorio nazionale e non può validamente esercitarsi all’estero. Inoltre, l’autenticazione richiede l’accertamento dell’identità del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale; tali elementi non risultavano dalla documentazione prodotta. L’apostille non ha sanato il vizio, poiché certificava la conformità documentale e non l’identità di chi aveva sottoscritto la procura. L’invalidità della procura ha comportato l’assenza di una valida sottoscrizione del ricorso, poiché il difensore non risultava munito di procura speciale conferita nei modi di legge. Ne è derivata la nullità del ricorso e l’inammissibilità ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., rilevabile anche d’ufficio. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni e della recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria richiamata.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    La procura utilizzata in un giudizio italiano, anche se formata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dalla parte abilitata a difendersi in proprio oppure da un difensore munito di procura speciale.

  • art. 83, commi 1 e 3, c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale deve essere conferita nelle forme previste dalla legge; quando è apposta o congiunta all’atto difensivo, l’autografia può essere certificata dal difensore nei limiti del potere conferitogli dalla legge processuale.

  • art. 2703 c.c.

    l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    L’autenticazione presuppone sia l’accertamento dell’identità del sottoscrittore sia la sottoscrizione resa in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Il vizio relativo alla valida instaurazione del giudizio può essere rilevato anche d’ufficio.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    La mancanza della valida sottoscrizione del ricorso determina la nullità dell’atto introduttivo e impedisce una pronuncia sul merito.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’istanza cautelare.

  • art. 73 c.p.a.

    Le parti sono state previamente avvisate della possibile definizione del giudizio per il profilo di inammissibilità e mediante sentenza semplificata.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti rilasciata all’estero è soggetta alle forme previste dalla legge processuale italiana, in quanto il processo si svolge in Italia.
  • Il potere del difensore di certificare l’autografia della sottoscrizione della procura, nei casi consentiti dall’art. 83, comma 3, c.p.c., è esercitabile soltanto nel territorio nazionale; la sottoscrizione del cliente e la relativa attestazione di autenticità devono avvenire in Italia e nel medesimo contesto spazio-temporale.
  • L’autenticazione della procura richiede necessariamente l’accertamento dell’identità del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale; la mera attestazione di conformità all’originale dei documenti non equivale ad autenticazione della sottoscrizione.
  • La procura invalida priva il difensore del necessario potere rappresentativo e determina, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., l’assenza di una valida sottoscrizione del ricorso quando l’atto sia sottoscritto dal difensore non munito di procura speciale valida.
  • La nullità del ricorso derivante dall’assenza di una valida sottoscrizione può essere rilevata d’ufficio e comporta l’inammissibilità del ricorso senza esame delle censure di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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