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Sentenza

Sentenza n. 1147/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 46 del 06.02.2024.

Giustizia amministrativa202501098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 46 del 6 febbraio 2024, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato con la quale era stato dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, nonché delle spese di lite. Ha dedotto la perdurante inerzia del Ministero, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la corresponsione degli interessi o della rivalutazione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza era stata notificata al Ministero l’8 febbraio 2024, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche ed era intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto, di corrispondere alla ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza se anteriore, la somma liquidata nel titolo esecutivo, comprensiva delle componenti dovute secondo la sentenza ottemperanda. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il termine di 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva alla scadenza infruttuosa del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre contributo unificato, accessori di legge e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti di un’amministrazione pubblica; il TAR ne ha verificato l’inutile decorso ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    È richiamato nel titolo esecutivo quale base per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione del beneficio.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato nella sentenza ottemperanda per la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

  • l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la fonte normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo emesso dal giudice ordinario è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e sono decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari e le somme da corrispondere.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire automaticamente in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l’amministrazione, pur ritualmente evocata, non dimostri di avere eseguito il giudicato prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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