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Sentenza

Sentenza n. 390/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 912/2024 in data 21 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio.

Giustizia amministrativa202500212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Commissario ad acta nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza relativa al pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice del lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già vittorioso in un giudizio di ottemperanza definito con sentenza del TAR, ha proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. lamentando il perdurante mancato pagamento, da parte del Ministero e del Commissario ad acta, delle somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro. Tale sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.100,00 per spese di lite, oltre spese generali, IVA se dovuta, CPA ed € 49,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il TAR, con la precedente sentenza di ottemperanza, aveva ordinato al Ministero di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione e, in caso di ulteriore inerzia, aveva nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente, o un dirigente o funzionario delegato. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza sia all’Amministrazione sia al Commissario, il pagamento non era stato eseguito, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e l’adozione delle opportune indicazioni per assicurare l’attuazione del giudicato o la sostituzione del Commissario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. anche per contestare, oltre agli atti commissariali, l’inerzia del Commissario ad acta rispetto all’adozione degli atti necessari a dare piena ed effettiva esecuzione al giudicato. Poiché non risultava provata l’esecuzione della precedente sentenza di ottemperanza, il reclamo è stato accolto. Il giudice ha nuovamente ordinato al Commissario ad acta, senza ulteriori dilazioni e comunque entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione, di provvedere secondo quanto disposto dalla precedente sentenza del TAR. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, per le valutazioni di competenza sulla mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell’ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell’articolo 29, con il rito ordinario

    Il reclamo è il rimedio tipico con cui le parti del giudicato possono contestare gli atti del Commissario ad acta e, per continenza logica, anche la sua inerzia nell’adozione degli atti necessari all’effettiva esecuzione del giudicato.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza volta a ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 29 c.p.a.

    È richiamato dalla disposizione sull’impugnazione, con rito ordinario, degli atti dell’ausiliario del giudice da parte dei terzi estranei al giudicato.

Massime di principio

  • Il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. consente alle parti del giudicato di sottoporre al giudice dell’ottemperanza tutte le questioni inerenti all’attività del Commissario ad acta, comprese quelle relative alla sua inerzia nell’adozione degli atti necessari ad assicurare l’effettività e la pienezza dell’esecuzione del giudicato.
  • Quando non risulti provata l’esecuzione di una precedente pronuncia di ottemperanza, il giudice può ordinare nuovamente al Commissario ad acta di provvedere entro un termine perentorio, senza ulteriori dilazioni, secondo le prescrizioni già stabilite nella pronuncia da eseguire.
  • La mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di rispettiva competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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