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Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31049 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava la cartella di pagamento relativa al recupero di imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni, conseguente alla riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 di un'operazione di cessione di ramo d'azienda. In particolare, deduceva il difetto di motivazione della cartella e del ruolo, l'illegittimità della riscossione durante il giudizio sull'avviso di liquidazione, la natura suppletiva dell'imposta, la violazione delle regole sulla riscossione frazionata, l'iscrizione a ruolo durante una sospensione cautelare e l'illegittimità delle sanzioni per omesso versamento.

La decisione

La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello, ritenendo sufficiente il richiamo all'avviso di liquidazione, qualificando l'imposta come complementare e ritenendo legittime sia la riscossione sia le sanzioni. In Cassazione, tuttavia, la contribuente ha rinunciato agli atti del giudizio e l'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione di merito sui motivi del ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 20

    Richiamato come fondamento della riqualificazione fiscale dell'operazione di cessione di ramo d'azienda.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 3

    La CTR ha ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione della cartella, il riferimento all'avviso di liquidazione precedentemente notificato e impugnato.

  • D.P.R. n. 131/1986, artt. 42 e 56

    Le disposizioni erano invocate per stabilire la natura dell'imposta, i presupposti della riscossione durante il contenzioso e l'eventuale riscossione frazionata. La CTR ha qualificato il tributo come complementare, ma la Cassazione non ha deciso nel merito per intervenuta rinuncia.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 19, 47, comma 7, e 68

    Norme richiamate in relazione all'autonoma impugnabilità del ruolo e della cartella, alla sospensione cautelare e ai limiti della riscossione delle somme durante il processo tributario.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13

    Richiamato per la sanzione del 30% prevista in caso di omesso o tardivo versamento. La CTR ne aveva riconosciuto l'applicabilità, ma la questione non è stata definitivamente esaminata dalla Cassazione.

  • L. n. 241/1990, art. 3; L. n. 212/2000, artt. 7 e 17

    Norme invocate dalla contribuente per sostenere l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo e della cartella di pagamento.

Massime di principio

  • Quando la cartella richiama in modo chiaro un precedente avviso di liquidazione, la motivazione della cartella può essere ritenuta sufficiente, soprattutto se il contribuente conosce già l'atto presupposto e lo ha autonomamente impugnato.
  • Le contestazioni relative alla determinazione e alla natura dell'imposta devono normalmente essere rivolte contro l'avviso di liquidazione; la cartella, in quanto atto esecutivo e generalmente non autonomamente impositivo, può essere contestata principalmente per vizi propri o per irregolarità della riscossione.
  • Durante il contenzioso tributario occorre verificare la natura dell'imposta e le norme sulla riscossione frazionata, poiché non sempre l'Amministrazione può riscuotere l'intero importo prima della definitività della pretesa.
  • Un provvedimento di sospensione cautelare può incidere sulla legittimità degli atti di riscossione adottati durante la sua efficacia; è quindi essenziale verificare le date di concessione, iscrizione a ruolo, notifica e cessazione della sospensione.
  • Le sanzioni per omesso versamento possono dipendere dall'effettiva esigibilità dell'imposta e dall'importo concretamente riscuotibile in quel momento; se la riscossione è sospesa o limitata, anche la sanzione può essere contestata.
  • La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo e impedisce alla Corte di pronunciarsi sui motivi di merito; l'esito processuale non equivale quindi necessariamente a una conferma definitiva di tutte le tesi dell'Amministrazione.

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