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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12557/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania del 22/11/2025, che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Mascali contestato per: capo 1, rapina ai danni di Salvatore Capizzi (art. 628 c.p.) e capo 2, porto illegale di arma da sparo. Il difensore deduceva: 1) errata qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che si trattava di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) perché l'indagato avrebbe ritenuto di agire per tutelare un diritto fondato su presunte pretese di credito (legate a Viglianisi/Billitteri e a stipendi arretrati); 2) motivazione illogica circa il requisito soggettivo della rapina e carenza di esigenze cautelari e omissione di valutazione sull'adeguatezza di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la qualificazione della fattispecie come rapina (art. 628 c.p.), perché non era emersa l'esistenza di un diritto ragionevolmente azionabile nei confronti del Capizzi che potesse giustificare l'uso di violenza come esercizio di un diritto (art. 393 c.p. non applicabile). Ha inoltre confermato la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando i precedenti penali specifici dell'indagato, l'uso di arma, la partecipazione con altri e le modalità professionali dell'azione. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nessuna remissione in libertà e ordine di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto di detenzione.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Delitto di rapina: la Corte ha interpretato che l'agente mira al conseguimento di un profitto senza rappresentarsi una facoltà legittima di agire; nella fattispecie non è emersa una pretesa ragionevole azionabile, giustificando la qualificazione come rapina.

  • art. 393 cod. pen.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia: richiede che l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poter legittimamente realizzare il proprio diritto; la Corte ha escluso questa fattispecie perché non era dimostrabile tale convincimento razionale nei confronti del Capizzi.

  • art. 416-bis c.p. (circostanza aggravante citata come "416-bis1" nella motivazione)

    È stata contestata come aggravante per i reati, ma il giudice di merito non ha ritenuto provata la relativa configurazione; la Corte non ha ravvisato errore nella valutazione.

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Criterio del pericolo di recidiva/attualità del pericolo per l'applicazione della custodia cautelare: la Corte ricorda che non è richiesta l'imminenza di specifiche occasioni di reato ma una valutazione prognostica sulle possibilità di reiterazione, ponderando modalità del fatto, personalità e contesto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per profili di colpa: la Corte ha irrogato il pagamento di euro 3.000.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione c.p.p.

    Disposizione richiamata per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, attivando gli adempimenti previsti per la situazione detentiva.

Massime di principio

  • Distinguere art. 393 c.p. da art. 628 c.p.: valutare se l'agente aveva una pretesa in buona fede e ragionevolmente azionabile; se no, l'uso di violenza è rapina.
  • Nel sindacato sulla custodia cautelare la Corte di cassazione verifica soprattutto che il giudice del merito abbia espresso ragioni giuridicamente significative e prive di illogicità manifeste, non rivaluta libremente le prove.
  • Per confermare la custodia cautelare serve una valutazione prognostica del pericolo di recidiva fondata su elementi concreti (modalità del fatto, armi, partecipazione in concorso, precedenti), non la dimostrazione di occasioni imminenti di reato.
  • La mera affermazione di un credito o di un ruolo di garante non basta a dimostrare una pretesa azionabile verso terzi; è necessario verificare la titolarità giuridica del credito rispetto alla persona offesa.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne per le spese e somme a titolo di ammenda: valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni strumentali o deboli.

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