Cassazione Civile, Ordinanza n. 05360/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo di una pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo, con particolare riferimento alla determinazione della "quota A" e della "quota B" e del supplemento di pensione correlato. La Corte d'appello aveva respinto l'appello principale dell'INPS e, accogliendo in parte l'appello incidentale del pensionato, aveva ritenuto: (i) non applicabile la decadenza triennale alle domande di riliquidazione perché la pensione era stata liquidata prima dell'entrata in vigore della novella del 2011; (ii) corretto il calcolo della quota B senza applicare il tetto massimo di retribuzione pensionabile previsto dal d.P.R. n. 1420/1971; (iii) spettante la riliquidazione della quota A e del supplemento sulla quota B. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sulla decadenza triennale, sostenendo che essa si applichi anche alle richieste di riliquidazione di trattamenti già liquidati, se la domanda giudiziale è proposta oltre tre anni; 2) violazione delle norme sulla determinazione della quota B, deducendo che anche per tale quota deve operare il limite massimo di retribuzione pensionabile; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto generiche le contestazioni dell'INPS sui conteggi e sulle risultanze documentali prodotti dal pensionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS per quanto di ragione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto fondati i motivi sulla decadenza triennale, sulla permanenza del limite massimo di retribuzione pensionabile nella determinazione della quota B e sulla violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea qualificazione come generiche delle contestazioni dell'INPS. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione della decadenza, valutare nuovamente le contestazioni difensive dell'INPS e rideterminare la quota B in conformità ai principi richiamati; provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
fondamento del motivo di ricorso per error in procedendo relativo all'art. 115 c.p.c.
art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
la decadenza triennale si applica anche alle domande di riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dall'entrata in vigore della novella del 2011
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
ha introdotto la decadenza triennale anche per le richieste di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già erogate; opera ratione temporis per i trattamenti successivi al 6 luglio 2011 e, quanto agli effetti, limita la pretesa ai ratei maturati oltre il triennio
art. 12, settimo comma, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile continua ad applicarsi nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
la disciplina sopravvenuta non ha abrogato per incompatibilità il limite massimo previsto dal d.P.R. n. 1420/1971
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
la modifica legislativa non elimina il tetto massimo di retribuzione pensionabile per la quota B
art. 115 c.p.c.
il giudice non può qualificare come generiche contestazioni che siano invece specifiche e circostanziate; la specificità non richiede la predisposizione di conteggi alternativi
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- La decadenza triennale in materia pensionistica introdotta nel 2011 si applica anche alle domande di riliquidazione di prestazioni già liquidate, ma opera solo dalla data di entrata in vigore della novella e non travolge i ratei maturati successivamente al triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- In materia di pensioni dei lavoratori dello spettacolo, la determinazione della quota B per le anzianità successive al 31 dicembre 1992 deve rispettare il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dalla disciplina speciale, poiché tale limite non risulta abrogato per incompatibilità dalla normativa sopravvenuta.
- Le contestazioni difensive sono specifiche quando individuano con precisione i criteri di calcolo, la tipologia dei contributi considerati, i periodi di riferimento e le attività cui essi si riferiscono; non è necessario che la parte produca per forza conteggi alternativi.
- Ai fini del controllo di legittimità, il giudice di merito viola l'art. 115 c.p.c. se qualifica apoditticamente come generiche contestazioni che, invece, risultano puntuali e sorrette da elementi di fatto e ragioni di diritto.
- Il giudicato e la verifica della controversia si formano sull'unità minima di decisione, non su singole affermazioni isolate della sentenza di merito.
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