Cassazione Penale, Ordinanza n. 21991/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per danneggiamento aggravato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p., sostenendo che dagli atti non emergerebbero consapevolezza e volontarietà dell'azione lesiva. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato accesso a un programma di giustizia riparativa. La Corte ha rilevato che i primi e terzo motivi erano sostanzialmente reiterativi di censure già formulate in appello e non specificamente argomentate contro la sentenza impugnata; quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la motivazione di merito che aveva escluso la particolare tenuità del fatto per la non episodicità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché meramente riproduttivo delle doglianze di appello e privo di specificità; il secondo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e non illogico sull'esclusione della particolare tenuità del fatto; il terzo parimenti reiterativo di questioni già decise in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice del danneggiamento aggravato; la Corte ritiene integrato il reato sulla base della consapevolezza e volontarietà dell'azione lesiva.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle peculiarità concrete; nel caso concreto è esclusa per la non episodicità del fatto.
art. 133 c.p.
È il parametro cui ancorare la valutazione della tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.; il giudice dispone di margine discrezionale correttamente esercitato nel caso di specie.
art. 616 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo, ma la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, una censura che si limiti a riproporre senza specificità i motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito è inammissibile, perché non assolve alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e complessiva della fattispecie concreta, da compiersi alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non è necessaria la disamina di ogni elemento possibile, ma il giudice deve indicare quelli ritenuti rilevanti e motivare in modo non meramente assertivo sulle forme di estrinsecazione del comportamento e sulla conseguente necessità di pena.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Anche le doglianze sul mancato accesso a programmi di giustizia riparativa, se già dedotte e disattese in appello senza specifiche critiche alla motivazione, non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21929/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21930/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21931/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21932/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21933/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21934/2025 del 11/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →