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Sentenza

Sentenza n. 313/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza n. 23 del 9.11.2022 (prot. n. 5108) del Sindaco del Comune di Poggiofiorito, della nota prot. n. 5332 del 21.11.2022, intitolata “atto di diffida”, del medesimo Sindaco del Comune di Poggiofiorito, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresi, per quanto possa occorrere, la nota prot. n. 67219 del 8.11.2022 dell'ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, avente ad oggetto “segnalazione in merito alla presenza di emissioni odorifere moleste in Contrada Sodera del Comune di Poggiofiorito provenienti dallo stabilimento “Sirolli srl”. Relazione di sopralluogo e richiesta di ordinanza sindacale” e la nota prot. n. 5106 del 9.11.2022 del Sindaco del Comune di Poggiofiorito, avente ad oggetto “relazione di servizio”

Giustizia amministrativa202200321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di sospensione immediata delle attività produttive con emissioni odorigene, unitamente alla successiva diffida e agli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 23 del 9 novembre 2022, con cui le era stata ordinata la sospensione immediata delle attività collegate alla produzione di fumi molesti, fino all’eliminazione delle cause delle emissioni, alla verifica delle emissioni da parte dell’ARTA Abruzzo e al monitoraggio della qualità dell’aria. L’impresa ha dedotto di essere titolare di un’Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente aggiornata, e ha rappresentato che la Regione Abruzzo aveva avviato un procedimento di revisione dell’autorizzazione proprio con riferimento alle emissioni odorigene. All’esito della conferenza di servizi, la Regione aveva adottato nel 2022 un provvedimento di revisione dell’AUA, formalmente recepito dal SUAP. L’ordinanza sindacale era stata adottata dopo un sopralluogo e una segnalazione dell’ASL, che aveva richiesto l’interruzione urgente delle emissioni in assenza di piena conoscenza della loro natura e autorizzazione. Nel corso del giudizio, la Regione ha poi adottato, il 13 ottobre 2025, un ulteriore atto di modifica sostanziale dell’AUA, seguito dalla determinazione motivata di conclusione del procedimento del SUAP, comprendente anche l’autorizzazione alle emissioni odorigene ai sensi dell’art. 272-bis del d.lgs. n. 152/2006. Le parti hanno quindi concordato sull’improcedibilità del ricorso, ritenendo venuto meno l’interesse alla decisione sull’ordinanza, mentre l’eventuale interesse risarcitorio è stato ritenuto collegato ai procedimenti penali pendenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La nuova autorizzazione regionale, comprensiva della disciplina delle emissioni odorigene, ha fatto venir meno l’interesse attuale alla pronuncia di annullamento dell’ordinanza sindacale, il cui oggetto era strettamente connesso alla situazione autorizzatoria e alle emissioni contestate. Il giudice ha rilevato che non era più possibile stabilire ex post, nell’ambito di una decisione meramente rituale, se al momento dell’adozione dell’ordinanza sussistessero i relativi presupposti, anche alla luce dell’evoluzione del contenzioso, compreso quello penale. L’eventuale domanda risarcitoria residua è stata ritenuta collegata agli esiti dei procedimenti penali e non ha impedito la declaratoria di improcedibilità dell’azione impugnatoria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.

    Costituiscono il riferimento processuale per la definizione del giudizio in rito mediante declaratoria di improcedibilità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • artt. 269 e seguenti d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina generale dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, richiamata quale base dell’autorizzazione regionale successivamente rilasciata.

  • art. 272-bis d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina specifica delle emissioni odorigene; la successiva autorizzazione comprendente tale profilo ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’ordinanza sindacale impugnata.

  • d.P.R. n. 59/2013

    Richiamato quale fondamento del procedimento di revisione dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un’autorizzazione ambientale che disciplini in modo aggiornato e completo il profilo oggetto dell’ordinanza impugnata può determinare il venir meno dell’interesse attuale alla decisione sull’azione di annullamento e comportare l’improcedibilità del ricorso.
  • Quando l’interesse del ricorrente residua esclusivamente in una pretesa risarcitoria, collegata anche ad altri procedimenti pendenti, tale interesse non impone necessariamente la prosecuzione dell’azione di annullamento dell’atto, se non sussiste più un’utilità concreta derivante dalla sua caducazione.
  • In presenza di una sopravvenuta evoluzione del quadro autorizzatorio e fattuale, il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso senza accertare ex post la sussistenza dei presupposti dell’atto impugnato, quando tale accertamento non sia più necessario a soddisfare un interesse attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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