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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 3794 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Società conferente - Impianti rete elettrica - Società conferitaria - Attribuzione partecipazioni - Società conferente - Partecipazioni ricevute - Successiva cessione - Ente impositore - Riqualificazione operazione - Cessione azienda - Effettivo comportamento parti - Omessa disamina - Singoli atti - Effetti giuridici distinti - Ricostruzione disegno complessivo - Volontà parti contraenti - Non rileva - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. Non è sufficiente ricostruire un disegno unitario sulla base della sola volontà delle parti quando le operazioni poste in essere sono giuridicamente autonome e producono effetti distinti; l’ente deve considerare concretamente il comportamento delle parti e la struttura dei singoli atti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’ente impositore aveva ritenuto che il conferimento degli impianti e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute costituissero, nel loro complesso, una cessione d’azienda. La riqualificazione era stata fondata principalmente sulla presunta volontà economica complessiva delle parti, senza esaminare adeguatamente il comportamento effettivamente tenuto e gli effetti giuridici distinti prodotti dai singoli atti.

Norme richiamate

  • Art. 20, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La qualificazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro deve basarsi sugli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza sostituire automaticamente all’operazione realizzata una diversa operazione economica desunta esclusivamente dalla volontà complessiva delle parti.

  • Art. 38, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma è richiamata nel contesto dell’accertamento e della liquidazione dell’imposta di registro; l’eventuale rettifica deve comunque rispettare la reale struttura giuridica e gli effetti degli atti compiuti.

Massime di principio

  • Il conferimento di un’azienda o di beni e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non possono essere riqualificati automaticamente come cessione d’azienda.
  • Per riqualificare più atti come un’unica operazione, l’amministrazione deve esaminare concretamente il comportamento delle parti, il contenuto dei singoli atti e i loro effetti giuridici, non soltanto la finalità economica ipotizzata.
  • La mera connessione temporale o economica tra operazioni distinte non è sufficiente, da sola, a superare la loro autonomia giuridica.
  • In caso di contestazione, è rilevante dimostrare l’effettiva esecuzione dei singoli atti e la produzione dei rispettivi effetti, poiché la qualificazione fiscale non può fondarsi esclusivamente su una ricostruzione astratta della volontà delle parti.

Testo integrale

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