Cassazione Penale, Sentenza n. 29211/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) per mancato accoglimento di istanza di rinvio dell'udienza del 16/06/2023 proposta via PEC l'8/06/2023, in relazione alle disposizioni emergenziali del d.l. n.61/2023 ("decreto Alluvione") - in particolare art.2, commi 3 e 4 - che prevedevano il rinvio delle udienze per le parti o i difensori residenti/nei comuni colpiti e la sospensione dei termini perentori e processuali tra il 10 maggio 2023 e il 31 luglio 2023; la difesa sostiene inoltre che la sospensione comprenda il termine per richiedere la trattazione orale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la richiesta di rinvio formulata tramite PEC da difensore e imputato residenti in comuni colpiti rientrava nella previsione dell'art.2, commi 3 e 4 d.l. n.61/2023 e doveva essere accolta. Ha rilevato altresì che la sospensione dei termini prevista dal comma 4 comprendeva i termini per lo svolgimento di attività difensiva (compresa la richiesta di trattazione orale). L'inosservanza di tale disciplina è stata ritenuta idonea ad integrare una nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. Conseguentemente la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 16/06/2023 è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.l. 1 giugno 2023, n. 61 ("decreto Alluvione"), convertito con l. 31 luglio 2023, n. 100
art. 2, comma 3: "le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 ... sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. ..."; art. 2, comma 4: "Per i soggetti che alla data del 10 maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale ... il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali ... è sospeso dal 10 maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 ... Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, (...) i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (...)"
La norma riconosce il diritto, per le parti o i difensori con residenza/studio nei comuni colpiti, di ottenere il rinvio delle udienze fissate tra il 1/5/2023 e il 31/7/2023 con istanza proposta in qualsiasi forma; inoltre sospende i termini perentori e i termini per lo svolgimento di attività difensiva (quindi anche termini per chiedere la trattazione orale) per il periodo indicato. La Corte ha ritenuto che la richiesta via PEC rientri tra le forme valide e che il mancato accoglimento integri nullità assoluta.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che elenca le ipotesi di nullità sanabili con sentenza di nullità assoluta; la Corte l'ha richiamata per qualificare come nullità assoluta l'inosservanza delle disposizioni emergenziali che prevedevano il rinvio/sospensione.
art. 179, comma 1 c.p.p.
Ulteriore richiamo alle conseguenze delle nullità assolute sulla validità del procedimento e della sentenza; usato dalla Corte per motivare l'annullamento.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto o di norme di diritto processuale; la doglianza principale era proprio la violazione della disciplina emergenziale del d.l. n.61/2023.
art. 23 d.l. n. 149/2020 (norme emergenziali COVID)
Richiamata in punto di normativa emergenziale precedente; la Corte osserva che il d.l. n.61/2023 deroga alla normativa processuale emergenziale anteriore e non contempla eccezioni, perciò la disciplina del decreto Alluvione prevale per i casi indicati.
art. 62, n. 6 c.p. e artt. 81, 337, 582-585, 576, primo comma, n.1 e 61 n.2 c.p.
Riferimenti alle norme sostanziali relative alla responsabilità penale e alla attenuante riconosciuta in sede di merito; la decisione di Cassazione si focalizza però esclusivamente su questioni processuali e sul vizio di nullità procedurale.
Massime di principio
- Se una parte o un difensore risiede o ha studio nei comuni indicati dall'allegato del decreto emergenziale (d.l. n.61/2023), una istanza di rinvio proposta in qualsiasi forma (anche via PEC) per udienze fissate tra il 1/5/2023 e il 31/7/2023 deve essere accolta salvo che l'udienza si sia già regolarmente tenuta alla presenza di tutte le parti.
- I termini perentori e i termini per lo svolgimento di attività difensiva (inclusa la facoltà di chiedere la trattazione orale) sono sospesi per i soggetti indicati dal 10/5/2023 al 31/7/2023: la mancata considerazione di tale sospensione può determinare nullità assoluta della decisione.
- La richiesta di rinvio non richiede una forma particolare: la PEC o altre forme idonee sono sufficienti, specie quando la legge espressamente consente l'istanza "in qualunque forma".
- In caso di diniego di istanza basata su una norma emergenziale che dispone il rinvio o la sospensione dei termini, il giudice deve motivare il rigetto; l'omessa motivazione ed il mancato rispetto della norma possono comportare annullamento per nullità.
- Quando i termini si computano a ritroso e ricadono nel periodo di sospensione, l'attività o l'udienza da cui decorre il termine deve essere differita per consentire il rispetto del termine.
- Se si riscontra il vizio di cui sopra, il rimedio processuale è l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio.
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