Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26593/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sull'autorizzazione concessa dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto e confermata dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, con la quale a Mazzarella (detenuto sottoposto al regime speciale art. 41-bis) era stato consentito di acquistare riviste in libera vendita (anche con allegati) non comprese nel Mod. 72, nonché, nella decisione del Tribunale, estensione della facoltà ai libri e ai quotidiani a tiratura nazionale, previa attività di controllo. Il Dipartimento ha impugnato sostenendo: 1) che il reclamo del detenuto era generico e privo della prova di un "attuale e grave pregiudizio" richiesto dall'art. 69 Ord. pen.; 2) che una autorizzazione onnicomprensiva imporrebbe all'Amministrazione un onere di controllo inesigibile e incompatibile con le esigenze organizzative e di sicurezza del regime 41-bis, nonché con la giurisprudenza che ammette limiti alle modalità di esercizio del diritto all'informazione nei casi di regime speciale. La questione centrale è se il Tribunale potesse ordinare l'autorizzazione generalizzata all'acquisto di qualsiasi stampa non inclusa nel Mod. 72, o se le restrizioni/determine organizzative del DAP e le cautele previste dall'art. 41-bis siano legittime e non sindacabili sul piano giudiziario se non in presenza del concreto e grave pregiudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Dipartimento fondato. Ha ricordato che il reclamo giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69 Ord. pen. tutela posizioni qualificabili come "diritto" solo se l'inosservanza normativa provoca un "attuale e grave pregiudizio"; ha ribadito la distinzione fra nucleo del diritto (tutelabile) e le modalità di esercizio soggette a regolamentazione discrezionale dell'Amministrazione. Ha confermato la legittimità della disciplina del regime 41-bis e della circolare DAP del 2 ottobre 2017 che condiziona l'ingresso della stampa mediante canali dell'Istituto (impresa di mantenimento o personale delegato) e vieta ricezioni esterne, come misura idonea a prevenire comunicazioni illecite. La Corte ha ritenuto che il Tribunale e il Magistrato di sorveglianza abbiano errato nell'autorizzare in termini generici l'acquisto di qualsiasi rivista, libro o quotidiano non incluso nel Mod. 72, perché: 1) la richiesta era generica e non dimostrava il grave pregiudizio richiesto; 2) le ragioni organizzative e di sicurezza addotte dall'Amministrazione sono legittime e non sindacabili in assenza di illogicità o arbitrarietà. Di conseguenza il ricorso del Dipartimento è stato accolto e sono state annullate le statuizioni favorevoli all'autorizzazione generalizzata (con richiesta del P.G. di annullamento senza rinvio e dichiarazione della fondatezza del ricorso).

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    comma 2-quater, lett. c) (limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno)

    Il comma 2-quater disciplina misure specifiche del regime 41-bis; la Corte interpreta le limitazioni sugli oggetti ricevuti dall'esterno come comprensive anche di libri, riviste e giornali, legittimando regolamentazioni restrittive nell'ambito del regime speciale per esigenze di ordine e sicurezza.

  • art. 69 Ord. pen.

    Il reclamo giurisdizionale ex art. 69 è ammissibile solo se il detenuto dimostra un "attuale e grave pregiudizio" derivante dall'inosservanza di norme; in assenza di tale pregiudizio reclami generici vanno inammissibili.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Richiamato come norma che disciplina l'intervento del magistrato di sorveglianza sui reclami, in combinato con l'art. 69, e come limite al sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione se non manifestamente irragionevoli.

  • art. 18-ter Ord. pen.

    Prevede la possibilità di controllo giudiziario su alcune limitazioni alla ricezione di pubblicazioni, ma non esclude che norme speciali (41-bis) e disposizioni regolamentari diano base legale a restrizioni più stringenti per il regime speciale.

  • Circolare DAP 2 ottobre 2017

    Regolamenta l'organizzazione del circuito detentivo speciale prevedendo che stampa e libri per detenuti 41-bis debbano essere acquisiti tramite canali interni; la Corte ritiene la circolare esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa purché non renda in concreto impossibile l'accesso all'informazione.

  • Sentenza Corte Cost. n. 122/2017

    Conferma che le restrizioni previste per il regime speciale non violano il diritto passivo all'informazione, purché l'Amministrazione garantisca canali effettivi ed efficienti per l'acquisizione della stampa autorizzata.

Massime di principio

  • Il diritto del detenuto all'informazione e allo studio è garantito nel nucleo fondamentale, ma le modalità di esercizio possono essere regolamentate dall'Amministrazione penitenziaria; tali regolazioni sono sindacabili solo se manifestamente irragionevoli o lesive del nucleo del diritto.
  • Nel regime 41-bis le limitazioni all'ingresso e alla ricezione di stampa sono legittime e ricomprendono anche libri, riviste e giornali quando finalizzate a prevenire comunicazioni illecite con l'esterno; la normativa speciale prevale sulle disposizioni generali.
  • Il reclamo giurisdizionale del detenuto (art. 69) richiede la dimostrazione di un "attuale e grave pregiudizio"; richieste generiche volto ad ottenere autorizzazioni onnicomprensive sono suscettibili di inammissibilità.
  • Le circolari e i regolamenti organizzativi del DAP che impongono canali interni per l'acquisto della stampa sono legittimi se non ostacolano, nella pratica, l'effettivo e tempestivo accesso alle pubblicazioni autorizzate; l'Amministrazione deve comunque garantire canali efficienti.
  • Quando l'autorizzazione richiesta comporti oneri organizzativi significativi (controlli capillari su vasto numero di pubblicazioni), l'Amministrazione può legittimamente rifiutare per incompatibilità con le esigenze di ordine e sicurezza e per ragioni di sostenibilità organizzativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.