Sentenza del 09/10/2020 n. 21816 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza della CTP di Caserta che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione notificato al notaio in recupero della maggiore imposta proporzionale di registro e ipocatastale su un atto del 19 febbraio 2012 (cessione volontaria in luogo di espropriazione tra una Onlus cedente e cooperative edilizie cessionarie). L'Agenzia sosteneva: (i) il motivo di appello era specifico e non generico ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992; (ii) l'agevolazione prevista dalla L. n. 865/1971 (art. 35) non si applicava perché l'atto era tra soggetti privati (Onlus e cooperative), senza la natura pubblica del cedente, e trattavasi di edilizia "convenzionata" piuttosto che "sovvenzionata", con conseguente esclusione del beneficio previsto dal D.P.R. 601/1973 art. 32.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo (violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992) ritenendo che l'appello dell'Agenzia fosse sufficientemente specifico anche perché riproponeva la tesi giuridica già sostenuta dall'Amministrazione e contestava in termini argomentativi la decisione di primo grado; ha assorbito la seconda censura. Ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania (in diversa composizione) per riesaminare il gravame secondo i criteri indicati. Le spese del giudizio di Cassazione saranno decise dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53
Richiede che il motivo di appello sia specifico: l'atto di gravame deve individuare chiaramente le questioni e i punti contestati e contenere l'argomentazione che confuta le ragioni del primo giudice. La Corte ha precisato che la riproposizione delle ragioni già formulate in primo grado può essere sufficiente purché il dissenso sia ricavabile in termini inequivoci.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 32
Prevede l'applicazione dell'imposta fissa minima di registro e l'esenzione dall'imposta ipotecaria per gli atti che rispettano i presupposti normativi relativi alle aree di cui alla L. n. 865/1971. La questione interpretativa rimessa al giudice di rinvio è se i trasferimenti tra privati di aree ricomprese nel titolo III possano beneficiare dell'agevolazione.
Legge n. 865 del 1971, articolo 74
Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della presente legge nonché gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.
La Corte ha ritenuto che l'agevolazione prevista dall'art. 74, riferita alle aree del titolo III, possa estendersi, in presenza dei relativi presupposti, anche alle fattispecie disciplinate dall'art. 35; dunque il richiamo dell'Agenzia all'art. 35 non era "fuori tema" rispetto all'argomentazione del primo giudice basata sull'art. 74.
Legge n. 865 del 1971, articolo 35
Le aree di cui al comma 2, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.
L'art. 35 disciplina cessioni di aree destinate all'edilizia economica e popolare a favore di cooperative e soggetti privati; la Corte ha osservato che, trattandosi di aree ricomprese nel titolo III, le norme agevolative possono essere lette congiuntamente (art. 35 e art. 74) e non esclusivamente in funzione della natura pubblica del cedente.
Artt. 342 e 434 c.p.c. (richiamati dalla giurisprudenza delle SS.UU.)
Interpretati alla luce della giurisprudenza (SS.UU.) nel senso che l'impugnazione in appello deve indicare chiaramente le questioni contestate e le doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa; non è richiesta la formulazione di un progetto alternativo di decisione, ma una confutazione delle ragioni del primo giudice.
Massime di principio
- La specificità del motivo di appello nel processo tributario non richiede l'apporto di argomentazioni "nuove" rispetto a quelle già svolte in primo grado: la riproposizione coerente e argomentata della tesi originaria può essere sufficiente purché il dissenso sia chiaro e individuabile.
- Le agevolazioni previste dalla L. n. 865/1971 devono essere valutate in relazione al criterio sostanziale del "titolo III": se le aree e i trasferimenti rientrano nei presupposti del titolo, le norme agevolative (art. 74 e, ove applicabile, art. 35) possono trovare applicazione anche nel trasferimento tra soggetti privati, previa verifica dei requisiti di fatto e di diritto.
- La qualificazione dell'intervento come "edilizia sovvenzionata" vs "convenzionata" non determina automaticamente l'esclusione o l'inclusione dell'agevolazione: occorre accertare se l'area e la fattispecie rispettano i presupposti normativi del titolo che concede l'agevolazione.
- La Commissione tributaria di merito non deve dichiarare inammissibile l'appello per mera mancanza di "novità"; deve valutare se l'atto di gravame contenga una chiara indicazione delle questioni e una confutazione delle ragioni del primo giudice, conformemente ai criteri di specificità stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
- In caso di dubbio interpretativo sulla ricorrenza dei presupposti di agevolazione, il giudice di merito deve esaminare concretamente la fattispecie e la qualificazione normativa delle aree e dei trasferimenti; la questione può essere rimessa al giudice di rinvio per un esame di merito.
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