Sentenza n. 7286/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Trasferimento d’ufficio disposto il 24 ottobre 2024 dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con restituzione dei dipendenti al DAP e assegnazione alla Casa circondariale di Poggioreale, nonché nota del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del 22 ottobre 2024; in appello, sentenza del TAR Campania, Sez. VII, n. 481/2026 di rigetto del ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il trasferimento d’ufficio dall’IPM di Nisida alla Casa circondariale di Poggioreale. Con il primo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/1990, mancato approfondimento istruttorio e sostanziale natura disciplinare della misura: secondo la loro prospettazione, le valutazioni su presenza in servizio, preparazione, capacità relazionali e attitudine al lavoro con i minori celavano addebiti individuali, sicché sarebbero state necessarie la comunicazione di avvio e le garanzie del procedimento disciplinare previsto per la Polizia penitenziaria dal d.lgs. 449/1992. Hanno inoltre censurato il TAR per non essersi conformato alle questioni indicate come meritevoli di approfondimento nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 13365/2025. Con il secondo motivo hanno dedotto incompetenza del DAP e violazione del d.P.C.M. 78/2024, sostenendo che la gestione del personale del contingente minorile, compresa la mobilità, spettasse al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e che la destinazione a Poggioreale fosse conseguentemente illegittima. Con il terzo motivo hanno contestato la qualificazione dell’atto come trasferimento per incompatibilità ambientale e dedotto travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione e illogicità: hanno contrapposto alle valutazioni amministrative la formazione conseguita, i dati sulle presenze, l’assenza di precedenti disciplinari, i giudizi di servizio e, per uno degli appellanti, l’inserimento in una graduatoria per un altro istituto minorile.
La decisione
L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il primo motivo è infondato: il trasferimento è una misura organizzativa diretta al buon funzionamento dell’istituto minorile, non una sanzione né l’attribuzione di responsabilità disciplinare. Le valutazioni sulle competenze, sulla continuità della presenza e sulle capacità relazionali sono state impiegate per individuare l’allocazione del personale ritenuta più adeguata; non erano quindi necessarie né la contestazione di addebiti né la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, e non occorreva attivare il procedimento disciplinare. È infondato anche il motivo d’incompetenza: la gestione del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, anche quando impiegato negli istituti minorili, resta attribuita al DAP in base alla l. 395/1990; l’appartenenza al contingente minorile non trasferisce al DGMC il potere di gestire lo status e la mobilità del personale. Il terzo motivo è respinto: le qualificazioni, le presenze, l’assenza di precedenti disciplinari e l’inserimento in graduatorie non escludono la legittimità della valutazione organizzativa sull’opportunità di assegnare gli interessati ad altra sede. Il giudice non ravvisa travisamento, manifesta illogicità, difetto d’istruttoria o motivazione insufficiente, considerato l’ampio margine di apprezzamento dell’Amministrazione sulle esigenze funzionali dell’istituto. Spese del grado compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
In tale contesto non era richiesta né la preventiva contestazione di addebiti né la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, non essendo stato esercitato alcun potere sanzionatorio.
La comunicazione di avvio non è richiesta quando il trasferimento costituisce una misura organizzativa e non l’esercizio di un potere sanzionatorio.
art. 10 l. 241/1990
In tale contesto non era richiesta né la preventiva contestazione di addebiti né la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, non essendo stato esercitato alcun potere sanzionatorio.
La decisione non applica in modo autonomo l’art. 10 l. 241/1990; esclude le garanzie partecipative invocate perché l’atto non ha natura sanzionatoria.
l. 395/1990
La gestione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, compreso quello impiegato presso gli istituti minorili, continua infatti a trovare il proprio fondamento nella disciplina legislativa dettata dalla legge n. 395 del 1990, che attribuisce al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria le funzioni di amministrazione e gestione del Corpo.
La competenza gestionale del DAP sul personale del Corpo comprende anche gli appartenenti impiegati negli istituti minorili e non viene meno per la loro appartenenza al contingente minorile.
d.P.C.M. 78/2024
Non persuade la prospettazione degli appellanti secondo cui, a seguito delle modifiche organizzative introdotte dal D.P.C.M. n. 78 del 2024, la competenza a disporre il trasferimento del personale appartenente al contingente minorile della Polizia penitenziaria sarebbe stata integralmente trasferita al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
Il d.P.C.M. n. 78/2024 non ha trasferito integralmente al DGMC la competenza a disporre la mobilità del personale di Polizia penitenziaria appartenente al contingente minorile.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Con l’ordinanza cautelare n. 1183/2026 la Sezione ha accolto l’incidentale istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55 co. 10 c.p.a.
La misura cautelare adottata in corso di giudizio ha avuto la sola finalità indicata dall’art. 55, comma 10, c.p.a.; la sentenza non ne trae una regola sostanziale per la decisione dell’appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.
La norma è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare gli appellanti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il trasferimento d’ufficio per esigenze di servizio e di buon funzionamento di un istituto, quando non è diretto a sanzionare il dipendente né ad attribuirgli responsabilità disciplinare, costituisce una misura organizzativa e non richiede la contestazione di addebiti o la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990.
- Le valutazioni sulle competenze, sulla continuità della presenza e sulle capacità relazionali del personale possono essere considerate dall’Amministrazione per individuare l’allocazione più adeguata delle risorse umane, senza assumere per ciò solo natura di contestazioni disciplinari.
- La gestione dello status e della mobilità del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, anche se impiegato presso istituti minorili e appartenente al contingente minorile, resta attribuita al DAP in base alla l. 395/1990; l’appartenenza a tale contingente non trasferisce di per sé la competenza al DGMC.
- Nel sindacato sul trasferimento d’autorità per esigenze organizzative, il giudice verifica la ragionevolezza della scelta e l’effettiva coerenza con le esigenze funzionali dell’ufficio, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa in assenza di travisamento, manifesta illogicità o carenze istruttorie e motivazionali rilevanti.
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