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Sentenza

Sentenza del 23/11/2017 n. 2485 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva dichiarato di accettare l'accertamento comunale del 15 aprile 2014 e aveva chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Poiché il Comune non aveva formulato conclusioni conformi, il giudice ha esaminato il ricorso, rilevando che esso non era riconducibile ad alcun mezzo di impugnazione previsto dal d.lgs. 546/1992 o dall'art. 323 c.p.c. e che, anche qualora fosse stato qualificato come ricorso per revocazione, non indicava alcuno dei motivi tassativi previsti dall'art. 395 c.p.c. Il ricorso lamentava soltanto una presunta violazione dell'art. 33 del d.lgs. 546/1992 e della disciplina sulla liquidazione delle spese.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare al Comune di Poppi le spese di lite, liquidate in 792,00 euro oltre accessori di legge, nonché al pagamento di ulteriori 500,00 euro ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per avere agito con colpa grave mediante la proposizione di un ricorso processualmente non previsto e ingiustificato. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso tributario deve rientrare nei mezzi di impugnazione previsti dalla disciplina del processo tributario; un atto non riconducibile a tali strumenti è inammissibile.

  • Art. 33 del d.lgs. 546/1992

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una valida censura riconducibile a essa né un idoneo motivo di impugnazione.

  • Art. 323 c.p.c.

    Gli strumenti di impugnazione sono tipici e tassativi; non è possibile introdurre un rimedio processuale non previsto dalla legge.

  • Art. 395 c.p.c.

    Un ricorso per revocazione è ammissibile soltanto se fondato su uno dei motivi tassativamente indicati dalla norma; la mera deduzione di una violazione di legge non è sufficiente.

  • Art. 4, comma 8, del D.M. Giustizia n. 55/2014

    Ha consentito la liquidazione delle spese processuali nella misura richiesta dal Comune, pari a 792,00 euro, in ragione della manifesta fondatezza della difesa sull'inammissibilità.

  • Art. 96, comma 3, c.p.c.

    Consente la condanna equitativa della parte che agisce o resiste con colpa grave, anche senza la prova di uno specifico danno, quando l'iniziativa processuale sia ingiustificata e pretestuosa.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    In caso di integrale inammissibilità del ricorso, il soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto per il procedimento.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede, di regola, che tutte le parti formulino conclusioni conformi; la sola dichiarazione di una parte non è sufficiente.
  • Gli atti processuali devono essere ricondotti a uno dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge e devono contenere motivi coerenti con quello strumento; un atto atipico o privo dei motivi tassativi è esposto all'inammissibilità.
  • La qualificazione dell'atto come ricorso per revocazione non è sufficiente: devono essere specificamente indicati e dimostrati uno o più motivi previsti dall'art. 395 c.p.c.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può comportare, oltre alla condanna alle spese, una sanzione ulteriore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
  • Quando il ricorso è integralmente dichiarato inammissibile, può scattare il raddoppio del contributo unificato.
  • Prima di depositare un'impugnazione è necessario verificare il provvedimento impugnabile, il termine, il mezzo processuale corretto e la specifica base normativa dei motivi.

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