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Sentenza

Sentenza n. 609/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma quanto al ricorso n. 6653 del 2024: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (sezione Terza) n. 131/2024, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 6654 del 2024: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (sezione Terza) n. 132/2024, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 6655 del 2024: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (sezione Terza) n. 133/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202406653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenze del TAR Piemonte che avevano accolto i ricorsi contro tre dinieghi dell’INPS di ammissione all’integrazione salariale ordinaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato tre istanze di integrazione salariale ordinaria per i dipendenti di uno stabilimento, deducendo la mancanza di commesse e ordini di lavoro. L’INPS aveva respinto le domande ritenendo insussistente il requisito della temporaneità o transitorietà della crisi produttiva: la società aveva già fatto ricorso alla cassa integrazione, non aveva mostrato concreti segnali di ripresa e aveva rappresentato nella propria relazione il fallimento delle iniziative commerciali intraprese. La società aveva impugnato i dinieghi deducendo violazione degli artt. 3 l. 241/1990, 11 d.lgs. 148/2015 e degli artt. 1, 2, 3 e 11 del d.m. n. 95442/2016, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto. Il TAR aveva accolto i ricorsi ritenendo i dinieghi insufficientemente motivati e considerando rilevante la successiva ripresa dell’attività lavorativa. L’INPS ha appellato le sentenze sostenendo che la relazione aziendale non dimostrava la temporaneità o transitorietà della sospensione e che il requisito doveva essere valutato sulla base di una prognosi ex ante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i tre appelli per connessione oggettiva e li ha accolti, riformando le sentenze del TAR e respingendo i ricorsi della società. Il Collegio ha ritenuto che l’accertamento dei presupposti per la CIG costituisca espressione di valutazione tecnico-discrezionale dell’INPS, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti. Ha affermato che l’onere di dimostrare tutti i presupposti eccezionali per l’erogazione della prestazione grava sull’impresa richiedente, non sull’INPS. La temporaneità della crisi deve essere valutata ex ante, al momento della domanda, verificando la prevedibilità di una ripresa ordinaria e integrale dell’attività. Nel caso concreto, la relazione della società evidenziava il carattere strutturale della crisi, il fallimento del nuovo prodotto e delle politiche commerciali e l’assenza di concreti indicatori di ripresa. Il diniego era quindi congruamente e coerentemente motivato sulla base delle informazioni fornite dalla stessa impresa. La ripresa dell’attività per soli sei giorni, seguita da una nuova sospensione, non dimostrava il superamento della crisi né poteva sostituire la necessaria prognosi ex ante. Il Collegio ha inoltre escluso che le difese dell’INPS avessero integrato postumamente la motivazione, poiché si erano limitate a illustrare ragioni già espresse nel provvedimento. Spese del doppio grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 148/2015

    situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali

    La CIG ordinaria presuppone una situazione aziendale transitoria e non imputabile all’impresa o ai dipendenti; il requisito è distinto dalle situazioni temporanee di mercato previste dalla lett. b).

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione del diniego è rispettato quando l’amministrazione espone in modo congruo, dettagliato e coerente le ragioni della mancanza dei presupposti per la prestazione.

  • artt. 1, 2, 3 e 11 d.m. n. 95442/2016

    Le disposizioni sono richiamate quali disciplina attuativa dei presupposti e del procedimento per l’ammissione all’integrazione salariale ordinaria; nel caso concreto, la transitorietà deve risultare da elementi concreti di prevedibile ripresa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La valutazione dell’INPS sui presupposti per l’ammissione alla cassa integrazione guadagni costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti.
  • L’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti eccezionali per l’erogazione della cassa integrazione guadagni grava sull’impresa richiedente, anche perché la prestazione comporta l’impiego di risorse pubbliche; non spetta all’INPS dimostrare l’insussistenza dei presupposti.
  • Il requisito della temporaneità o transitorietà della sospensione lavorativa deve essere valutato ex ante, al momento della presentazione della domanda, sulla base delle informazioni allora disponibili e mediante una prognosi sulla probabilità di una ripresa ordinaria e integrale dell’attività.
  • Per dimostrare la transitorietà della crisi non è sufficiente una ripresa episodica o parziale dell’attività, seguita da una nuova sospensione; occorre una ripresa effettiva, normale e ordinaria, tendenzialmente riferita all’intera forza lavoro sospesa e idonea a evidenziare il recupero della capacità di operare sul mercato.
  • La motivazione del diniego di CIG è congrua quando, sulla base della relazione prodotta dall’impresa, evidenzia la reiterazione della cassa integrazione, l’assenza di concreti indicatori di ripresa e il carattere strutturale della crisi. Le difese processuali dell’amministrazione non integrano postumamente la motivazione se si limitano a illustrare ragioni già contenute nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimentoDisciplina professionaleAppello
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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