Cassazione Civile, Ordinanza n. 12855/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un ex dipendente di un consorzio di trasporti pubblici agiva per ottenere il ricalcolo della pensione, sostenendo che, nella base pensionabile, dovesse essere inclusa la quota di retribuzione corrispondente al lavoro straordinario, distinta dalla sola maggiorazione indennitaria. La Corte d'appello aveva invece escluso integralmente il compenso per straordinario dalla retribuzione computabile ai fini pensionistici. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 17 della l. n. 889/1971 e dell'art. 2108 c.c., assumendo che il compenso per straordinario fosse scomponibile in una componente tabellare, avente natura retributiva e quindi pensionabile, e in una maggiorazione con funzione indennitaria, non pensionabile. L'ente previdenziale resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi della scomponibilità del compenso per lavoro straordinario in una quota retributiva tabellare e in una quota maggiorativa indennitaria ai fini del calcolo della pensione. Richiamando un orientamento già consolidato, ha affermato che, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, gli artt. 5 e 17 l. n. 889/1971 escludono integralmente dalla base pensionabile il compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria. Ha inoltre precisato che l'art. 2108 c.c. non è applicabile in modo prevalente, poiché opera la disciplina speciale della retribuzione pensionabile prevista dalla legge speciale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 l. n. 889/1971
per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, il compenso per lavoro straordinario rientra tra le voci che non entrano nella base pensionabile, anche se corrisposto forfettariamente
art. 17 l. n. 889/1971
esclude dalla retribuzione pensionabile i compensi dovuti a titolo di lavoro straordinario; il richiamo alla retribuzione tabellare non consente di scomporre il compenso straordinario in una quota pensionabile e in una non pensionabile
art. 2108 c.c.
non trova applicazione prevalente nel caso di specie, perché soccombe rispetto alla disciplina speciale dettata per la retribuzione pensionabile degli addetti ai pubblici servizi di trasporto
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per il personale assoggettato a una disciplina speciale sulla base pensionabile, le disposizioni speciali prevalgono sulla disciplina generale del codice civile in tema di compenso per lavoro straordinario.
- Quando la legge esclude dalla base pensionabile il compenso per straordinario, tale compenso deve essere considerato unitariamente e non può essere artificiosamente scomposto in una quota retributiva tabellare e in una quota indennitaria.
- Il riferimento normativo alla retribuzione tabellare, in un sistema che contrappone espressamente retribuzione tabellare e compenso per straordinario, conferma la distinzione tra le due voci e non legittima il computo pensionistico della prima all'interno del secondo.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato sulla medesima questione, il ricorso che riproponga argomentazioni già disattese è destinato al rigetto.
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