Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2076/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/11/2022 che, riformando la sentenza del Tribunale di Cassino, aveva dichiarato la prescrizione di tutti i reati e aveva riqualificato il tentato omicidio in minaccia aggravata (art. 612, comma 2, c.p.). Il Pg denunciava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che le condotte andavano valutate nel loro complesso (escalation di violenza dalla sera precedente, procurarsi e portare una pistola carica, sparo come atto premeditato e idoneo a cagionare la morte) e che la prognosi ex ante avrebbe dovuto ritenere idonea la condotta a causare la morte, atteso anche il foro rinvenuto sulla cornice e il fatto che il proiettile avesse raggiunto il terzo piano. La difesa dell'imputato aveva eccepito anche una presunta violazione procedurale (mancato deposito telematico del ricorso del Procuratore, ai sensi dell'art. 582 c.p.p. e dell'art. 111‑bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul profilo procedurale, la Corte ha rilevato che dal fascicolo trasmesso non risultava possibile verificare l'avvenuto deposito telematico dell'impugnazione, quindi la questione non è stata determinante. Nel merito la Suprema Corte ha ritenuto che le doglianze del Pg fossero di natura rivalutativa e fattuale, cioè miravano a ottenere una diversa valutazione di elementi di fatto (idoneità dell'arma, direzione della condotta, univocità della volontà omicida, datazione della scalfittura), valutazioni queste che spettano al giudice di merito e non possono essere rimesse in questa sede salvo che siano sorrette da argomenti "manifestamente illogici". Essendo le motivazioni della Corte territoriale basate su dubbi ragionevoli (assenza dell'arma e dei bossoli, possibile preesistenza della scalfittura, intervallo temporale tra estrazione dell'arma e sparo, esplosione di un unico colpo), la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Inoltre è stato escluso il riconoscimento delle spese a carico della pubblica parte.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    La Corte d'appello ha riqualificato l'ipotesi da tentato omicidio a reato previsto dall'art. 612, comma 2, ritenendo prevalente la finalità intimidatoria e persecutoria della condotta rispetto alla volontà omicida.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per contestare il mancato deposito telematico del ricorso del Procuratore; la Corte di Cassazione ha rilevato che dal fascicolo non risultava possibile verificare l'avvenuto deposito telematico, per cui la questione non è stata decisiva.

  • art. 111‑bis cod. proc. pen.

    Normativa richiamata in relazione alle regole sul deposito telematico degli atti processuali; la difesa ha invocato la sua violazione, ma la Corte non ha potuto accertare l'effettivo inadempimento sul fascicolo trasmesso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione ex novo di elementi di fatto e di prova: i ricorsi che mirano a diversa valutazione degli elementi fattuali sono inammissibili salvo vizi di illogicità manifesta nella motivazione del giudice di merito.
  • L'idoneità della condotta a cagionare la morte va valutata con riferimento alla prognosi ex ante, ma la sua applicazione dipende dalla ricostruzione probatoria (arma, bossoli, traiettoria, distanza temporale e materiale): in assenza di prova univoca il giudice può ritenere più probabile una finalità intimidatoria.
  • La mancanza dell'arma e di reperti balistici può legittimamente fondare dubbi sulla univoca volontà omicida e influire nella riqualificazione del fatto in reato meno grave.
  • Le eccezioni procedurali relative al deposito telematico devono poter essere verificate sul fascicolo: se dal materiale trasmesso non emerge la prova del difetto, la questione non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso.
  • La parte pubblica che propone ricorso non incorrerà automaticamente nella condanna alle spese quando il ricorso è dichiarato inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.