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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23257/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia assicurativa relativo alla produzione di polizze e al pagamento di superprovvigioni/rappel maturate per l'anno 2006. Una società, che aveva stipulato un nuovo contratto di agenzia con la compagnia assicurativa ed era subentrata al precedente agente, agiva per ottenere il saldo delle provvigioni aggiuntive asseritamente maturate nel rapporto originario. In primo grado la domanda veniva rigettata, con affermazione, tra l'altro, che il documento di trasferimento dei crediti e debiti era inidoneo a provare una valida cessione opponibile alla compagnia; in appello la società deduceva che la controparte non aveva contestato tempestivamente la titolarità del rapporto, che il credito era comunque determinabile, che il negozio non andava qualificato come cessione di azienda e che la compagnia aveva un comportamento contraddittorio avendo in precedenza accettato il trasferimento del mandato e corrisposto una prima tranche del rappel. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: violazione degli artt. 1260, 1264 e 1376 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto necessaria l'accettazione del debitore ceduto per l'efficacia della cessione; violazione dell'art. 1264 c.c. per non avere considerato che la notificazione della cessione può avvenire anche con l'atto introduttivo del giudizio e in forma libera; omesso esame di fatti decisivi relativi alla notificazione della cessione tramite gli atti di causa; omesso esame di fatti decisivi circa una notificazione preventiva; omesso esame dell'avvenuta accettazione della cessione da parte della compagnia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la motivazione della corte d'appello nella parte in cui subordinava l'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto alla sua accettazione. Ha ribadito che la cessione di credito è contratto consensuale e si perfeziona con il solo accordo tra cedente e cessionario, con trasferimento del credito al cessionario quale unico legittimato a pretenderne la prestazione; la notificazione o l'accettazione del debitore ceduto servono solo a rendergli opponibile la cessione e a evitare il pagamento liberatorio al cedente, non già a incidere sulla validità o efficacia traslativa tra le parti. Gli ulteriori quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato per ribadire la trasferibilità del credito per contratto tra cedente e cessionario.

  • art. 1264 c.c.

    La notificazione o l'accettazione del debitore ceduto non sono condizioni di validità della cessione, ma strumenti di opponibilità e di tutela del debitore che paga in buona fede al cedente.

  • art. 1265 c.c.

    Richiamato indirettamente insieme all'art. 1264 c.c. per affermare che la notificazione della cessione può essere effettuata in forma libera.

  • art. 2914, n. 2, c.c.

    Richiamato indirettamente per confermare che la notificazione della cessione, ai fini dell'opponibilità, non richiede forme processuali tipiche.

  • art. 1376 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che il trasferimento si perfeziona per effetto del consenso, secondo il principio consensualistico.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • La cessione del credito ha natura consensuale: si perfeziona con il solo accordo tra cedente e cessionario, senza che occorra l'accettazione del debitore ceduto.
  • La notificazione al debitore ceduto o la sua accettazione non incidono sulla validità della cessione, ma servono solo a renderla opponibile al debitore e a impedire il pagamento liberatorio al cedente.
  • Ai fini degli artt. 1264 e 1265 c.c., la notificazione della cessione non richiede la forma della notificazione processuale e può essere realizzata con qualunque atto idoneo a portare a conoscenza del destinatario l'avvenuto trasferimento del credito.
  • Quando la corte di merito fonda il rigetto sull'erroneo presupposto che l'efficacia traslativa della cessione dipenda dall'accettazione del debitore ceduto, la decisione è censurabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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