Cassazione Penale, Sentenza n. 14558/2022 del 14/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Chieti che aveva confermato il rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione di un'area di circa 1.000 mq e dei materiali inerti ivi versati, sequestrati il 14/06/2021. La ricorrente deduceva: 1) violazione del diritto di difesa per avere il Tribunale attribuito a lei l'onere di dimostrare l'insussistenza del fumus commissi delicti; 2) vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie e mancata valutazione di una prova decisiva; 3) violazione del principio di offensivita, essendo le quantita dei residui minimali. Successivamente, il difensore ha presentato rinuncia al ricorso il 15/03/2022, con procura speciale.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la rinuncia è stata presentata nelle forme previste e corredata di procura speciale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende, ritenendosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e tenuto conto dell'anteriorità della rinuncia rispetto alla data fissata per l'udienza.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata per definire la sede di appello cui si riferiva l'ordinanza impugnata (pronuncia in sede di appello ex art. 322-bis). Ha valore descrittivo del procedimento oggetto del gravame, ma la Cassazione non è entrata nel merito per effetto della rinuncia.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede che il ricorso sia dichiarato inammissibile se il ricorrente rinuncia, quando la rinuncia è proposta nelle forme previste; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre ritenuto possibile condannare la parte alle spese e ad una somma per la cassa delle ammende se la rinuncia determina l'inammissibilità e presenta profili di colpa.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se formalizzata nelle forme previste e corredata da procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso stesso; la decisione sul merito non viene pronunciata.
- Il deposito di una rinuncia tardiva o ritenuta colposa può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda; occorre valutare i tempi e le ragioni della rinuncia prima di presentarla.
- Quando si impugna un sequestro preventivo, per ottenere il dissequestro è necessario contestare efficacemente gli elementi che giustificano il fumus e il periculum; è fondamentale produrre documentazione tecnica (autorizzazioni, perizie, constatazioni) che dimostri l'assenza dei presupposti del sequestro.
- Le questioni processuali formali (es. regolarita della procura, modalità di deposito dell'impugnazione o della rinuncia) possono determinare l'esito del procedimento prima ancora della valutazione dei profili di merito; curare la regolarità formale è fondamentale.
- Il principio di offensività può essere invocato quando le quantità e la natura del materiale contestato sono minimali, ma tale eccezione va provata con elementi concreti e valutata alla luce delle risultanze tecniche e normative specifiche in materia di gestione rifiuti.
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