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Ordinanza

Ordinanza n. 373/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento di inidoneità del ricorrente quale VFI nell'Aeronautica Militare, ai sensi della lettera “L”, punto “3” del D.M. 4/6/2014, dell'11/6/25, comunicato al ricorrente in pari data; - in ogni caso, del diniego espresso sull'istanza di autotutela e riesame avanzata dal ricorrente all'Amministrazione il 27/6/2025; - del successivo diniego della Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare di cui al verbale n° -OMISSIS-, presuntivamente relativo agli ulteriori accertamenti sanitari svolti sul ricorrente, del 15/7/2025, comunicato in pari data, a mezzo del quale, dopo nuova istruttoria, si è modificata la diagnosi originaria ma si è confermata l'inidoneità del ricorrente ai sensi della lettera “L”, (questa volta) punto “2” del D.M. 4/6/2014; - di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quelli gravati; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo e quindi arruolato quale Volontario in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) dell'Aeronautica Militare, di cui ai 1.000 ordinari e 50 per il settore di impiego “COMOS indetto con decreto dirigenziale M-D AB05933 REG2024 0599004 del 17/10/2024; nonché per il risarcimento dei danni subìti e subendi dal ricorrente per l'illegittima dichiarazione di inidoneità e quindi per i danni derivanti dal mancato o anche solo ritardato inglobamento nelle F.A.

Giustizia amministrativa202510393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici per il reclutamento quale VFI nell'Aeronautica Militare, nonché i successivi dinieghi di autotutela e di conferma dell'inidoneità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici adottato nell'ambito del concorso per 1.050 VFI dell'Aeronautica Militare, fondato su una diagnosi cardiologica e sull'applicazione della lettera L del D.M. 4 giugno 2014. Ha inoltre impugnato il diniego sull'istanza di autotutela e riesame e il successivo verbale della Commissione Sanitaria d'Appello, che, dopo ulteriori accertamenti e una modifica della diagnosi originaria, ha confermato l'inidoneità ai sensi della medesima disposizione, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo e arruolato e il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o ritardato inglobamento nelle Forze armate. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti, poiché rileva preliminarmente dubbi sulla procedibilità del ricorso: non risulta documentata la pubblicazione della graduatoria definitiva di merito e, qualora essa fosse stata pubblicata senza tempestiva impugnazione, potrebbe essersi consolidato il provvedimento finale della procedura, con sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione dell'esclusione.

La decisione

Il TAR non decide la domanda cautelare né il merito. Dispone un incombente istruttorio a carico del ricorrente e del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, chiedendo chiarimenti documentati sull'eventuale pubblicazione della graduatoria definitiva di merito del concorso e, in caso positivo, sulla data di pubblicazione. Assegna alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per presentare osservazioni e chiarimenti e rinvia la prosecuzione alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, riservando all'esito la decisione sulla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • D.M. 4 giugno 2014, lettera L, punti 2 e 3

    LIEVE INSUFFICIENZA AORTICA E MITRALICA IN SOGGETTO CON BLOCCO INCOMPLETO DI BRANCA DESTRA E ANOMALIE ELETTROCARDIOGRAFICHE DELLA RIPOLARIZZAZIONE VENTRICOLARE

    La disposizione è richiamata quale parametro applicato dall'amministrazione per formulare il giudizio di inidoneità psicofisica; l'ordinanza non ne interpreta nel merito i presupposti.

  • Art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • Art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, quale fondamento dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • Art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio contro l'esclusione da una procedura concorsuale, non sia documentata la pubblicazione della graduatoria definitiva, il giudice può disporre un incombente istruttorio per verificare se la graduatoria sia stata pubblicata e in quale data, trattandosi di circostanza potenzialmente decisiva per la procedibilità del ricorso.
  • Se la graduatoria definitiva di una procedura concorsuale è pubblicata nelle more del giudizio e non viene tempestivamente impugnata, l'inoppugnabilità del provvedimento finale può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda di annullamento dell'originaria esclusione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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