Direttiva 2006/105
Direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/105/CE adegua alcune direttive ambientali dell’Unione in vista dell’adesione della Bulgaria e della Romania. L’intervento è di natura essenzialmente tecnica: aggiorna allegati, elenchi di specie, regioni biogeografiche e valori di emissione previsti da direttive preesistenti. Gli Stati membri devono adottare le misure interne necessarie entro la data di adesione di Bulgaria e Romania e comunicarle alla Commissione. La direttiva entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione, con efficacia subordinata a tale evento.
Direttiva di adattamento tecnico delle direttive ambientali dell'UE all’adesione di Bulgaria e Romania, con aggiornamento di elenchi, allegati e limiti di emissione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide, per effetto degli adattamenti, su specifiche discipline ambientali già vigenti: tutela della natura (uccelli e habitat), emissioni da macchine mobili non stradali, grandi impianti di combustione e limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici. L’effetto principale è l’adeguamento degli allegati e delle tabelle alle condizioni derivanti dall’adesione di Bulgaria e Romania, senza introdurre una disciplina autonoma di settore; gli Stati membri restano tenuti a recepire le modifiche entro la data di adesione dei nuovi Stati membri. Non risultano esclusioni generali ulteriori, ma le modifiche operano nei limiti degli atti richiamati e degli allegati sostituiti.
Direttiva 2006/105/CE: adeguamento di direttive ambientali all’adesione di Bulgaria e Romania
La direttiva interviene come atto di adattamento tecnico connesso all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Essa non istituisce una disciplina ambientale nuova, ma aggiorna direttive esistenti e relativi allegati per garantire la coerenza dell’acquis dopo l’allargamento.
Finalità e contesto normativo
L’atto si fonda sul trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e, in particolare, sull’articolo 56 dell’atto di adesione, che consente l’adozione degli adattamenti necessari quando gli atti delle istituzioni restano validi dopo il 1° gennaio 2007 ma richiedono modifiche conseguenti all’adesione. Nei considerando si richiama anche l’accordo politico sugli adattamenti raggiunto dalle Alte Parti contraenti e l’esigenza di aggiornare gli atti interessati in modo coerente con l’evoluzione del diritto dell’Unione.
Ambito materiale delle modifiche
L’allegato della direttiva opera su più fronti del diritto ambientale europeo:
- tutela della natura, con modifiche alla direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE sugli habitat;
- inquinamento atmosferico e controllo delle emissioni, con adeguamenti alla direttiva 97/68/CE sui motori destinati a macchine mobili non stradali, alla direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione e alla direttiva 2001/81/CE sui limiti nazionali di emissione.
L’effetto è quello di aggiornare elenchi di specie, habitat, codici nazionali e valori di riferimento o limiti quantitativi, tenendo conto dell’ingresso di Bulgaria e Romania nell’ordinamento dell’Unione.
Modifiche alla direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici
La direttiva sostituisce gli allegati I, II/1, II/2, III/1 e III/2 della direttiva 79/409/CEE. L’intervento amplia e aggiorna gli elenchi delle specie protette e delle specie cacciabili, includendo una lunga serie di specie aviarie classificate per ordini e famiglie.
Gli allegati II/1, II/2, III/1 e III/2 distinguono le specie che possono essere oggetto di caccia in determinati Stati membri, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva base. La tabella finale degli Stati membri e dei segni “+” serve a indicare, per ciascuna specie, quali Stati possono autorizzarne la caccia.
Modifiche alla direttiva 92/43/CEE sugli habitat e le specie
Per la direttiva habitat vengono apportati tre tipi di modifiche rilevanti.
Anzitutto, all’articolo 1, lettera c), punto iii), il riferimento alle regioni biogeografiche viene ampliato: le regioni considerate diventano nove, anziché sette, includendo anche le regioni del Mar Nero, pannonica e steppica.
In secondo luogo, l’articolo 4, paragrafo 2, sostituisce “sette” con “nove”, in coerenza con l’ampliamento delle regioni biogeografiche.
In terzo luogo, gli allegati I e II sono integralmente sostituiti. L’allegato I elenca i tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione; l’allegato II elenca le specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Il testo chiarisce che l’allegato II è complementare dell’allegato I ai fini della realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione, e che l’asterisco indica le specie prioritarie.
Il contenuto degli allegati è molto ampio e comprende habitat costieri, dune, habitat d’acqua dolce, lande, matorral, formazioni erbose, torbiere, habitat rocciosi, grotte e foreste, oltre a una vasta serie di specie animali e vegetali, comprese specie macaronésiche e specie inferiori (bryophyta). Per il professionista, il dato rilevante è che la direttiva aggiorna il perimetro materiale della protezione Natura 2000 in funzione dell’allargamento.
Modifiche alla direttiva 97/68/CE sui motori per macchine mobili non stradali
L’allegato VIII, punto 1, della direttiva 97/68/CE viene modificato nella sezione 1, che contiene il codice identificativo degli Stati membri. La nuova tabella inserisce Bulgaria e Romania e aggiorna l’elenco degli altri Stati membri, con i rispettivi codici numerici o alfabetici.
Si tratta di un adattamento tecnico, necessario per garantire la corretta identificazione degli Stati nel quadro applicativo della direttiva sulle emissioni dei motori non stradali.
Modifiche alla direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione
La direttiva inserisce Bulgaria e Romania negli allegati I e II della direttiva 2001/80/CE. Nell’allegato I sono aggiunte voci specifiche per la Bulgaria e per la Romania con una serie di valori numerici; nell’allegato II vengono inserite analoghe voci per i due Stati.
L’operazione ha funzione di allineamento del regime delle emissioni dei grandi impianti di combustione alle condizioni dell’allargamento, attribuendo ai nuovi Stati membri valori dedicati nei prospetti allegati.
Modifiche alla direttiva 2001/81/CE sui limiti nazionali di emissione
L’allegato I della direttiva 2001/81/CE è sostituito con una nuova tabella dei limiti nazionali di emissione di SO2, NOx, COV e NH3 da raggiungere entro il 2010. La tabella include i limiti per Bulgaria e Romania e riporta anche il totale CE-27.
L’allegato II è sostituito con una tabella contenente i valori CE-27 per SO2, NOx e COV. Le note esplicative precisano che tali limiti sono stabiliti in vista del conseguimento degli obiettivi ambientali provvisori di cui all’articolo 5 della direttiva e che il loro conseguimento dovrebbe ridurre l’eutrofizzazione del suolo; è inoltre indicato che i limiti relativi alla Romania e al CE-27 sono temporanei e restano soggetti alla revisione di cui all’articolo 10, da completare nel 2008.
Recepimento, decorrenza ed effetti per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza, oltre alle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
L’articolo 3 subordina l’entrata in vigore della direttiva all’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, e stabilisce che la direttiva entri in vigore alla stessa data. Ne deriva una direttiva con efficacia strettamente ancillare rispetto all’atto di adesione, priva di un autonomo orizzonte temporale di recepimento diverso dall’evento adesivo stesso.
Valutazione operativa
Per avvocati e commercialisti, il rilievo principale è che la direttiva non introduce obblighi sostanziali nuovi di settore, ma richiede verifica della coerenza normativa interna e degli allegati applicativi delle direttive ambientali richiamate. Gli aggiornamenti su specie protette, habitat e limiti di emissione possono incidere indirettamente su autorizzazioni, controlli, piani di gestione, valutazioni di conformità e attività delle imprese operanti nei settori ambientali interessati.
Disposizioni principali
Adeguamento delle direttive ambientali richiamate
L’articolo 1 dispone che le direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, 97/68/CE, 2001/80/CE e 2001/81/CE siano modificate conformemente all’allegato della direttiva. L’intervento consiste in adattamenti conseguenti all’adesione di Bulgaria e Romania, in attuazione dell’articolo 56 dell’atto di adesione.
Recepimento nazionale e obblighi di comunicazione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza; le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. L’articolo 2, paragrafo 2, richiede inoltre la comunicazione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore subordinata al trattato di adesione
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso. Si tratta quindi di una direttiva strettamente collegata all’evento dell’adesione.
Destinatari
L’articolo 4 individua come destinatari della direttiva gli Stati membri.
Modifiche alla direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici
L’allegato sostituisce gli allegati I, II/1, II/2, III/1 e III/2 della direttiva 79/409/CEE, aggiornando gli elenchi delle specie e delle specie cacciabili. Sono elencate numerose specie protette e specie per le quali alcuni Stati membri possono autorizzare la caccia ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva base.
Modifiche alla direttiva 92/43/CEE sugli habitat
Per la direttiva 92/43/CEE sono modificati l’articolo 1, lettera c), punto iii), e l’articolo 4, paragrafo 2: i riferimenti biogeografici passano da sette a nove regioni, includendo Mar Nero, pannonica e steppica. Gli allegati I e II sono sostituiti con versioni aggiornate che ampliano e dettagliano tipi di habitat e specie di interesse comunitario, con indicazione delle specie prioritarie mediante asterisco.
Modifiche alla direttiva 97/68/CE sui motori di macchine mobili non stradali
All’allegato VIII, punto 1, la sezione 1 è sostituita per aggiornare i codici identificativi degli Stati membri, inserendo Bulgaria, Romania e gli altri Stati membri dell’allargamento. L’adeguamento ha finalità meramente tecnica di coordinamento dell’elenco.
Modifiche alla direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione
Nell’allegato I sono inserite le voci relative a Bulgaria e Romania con i valori di riferimento/limiti specificati; nell’allegato II sono inserite le corrispondenti voci per tali Stati. Le tabelle riportano valori numerici per i diversi inquinanti e sezioni, adattando il regime ai nuovi Stati membri.
Modifiche alla direttiva 2001/81/CE sui limiti nazionali di emissione
L’allegato I è sostituito con una nuova tabella dei limiti nazionali di emissione di SO2, NOx, COV e NH3 da raggiungere entro il 2010, includendo Bulgaria e Romania e i valori per il CE-27. L’allegato II è sostituito con una tabella riepilogativa dei limiti CE-27 per SO2, NOx e COV. Le note indicano che alcuni limiti sono provvisori o temporanei e richiamano la revisione prevista dall’articolo 10 della direttiva.
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