Sentenza n. 947/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S. - Direzione provinciale di Verona, atto n. -OMISSIS-, nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente i 6 scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento - del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali e mancato ricalcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dipendente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già Soprintendente Capo della Polizia di Stato, è cessato dal servizio a domanda il 3 agosto 2021, all'età di 57 anni, dopo avere maturato 44 anni di servizio utile. Ha chiesto l'annullamento dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio e l'accertamento del diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto violazione della normativa sui sei scatti, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell'art. 36 Cost. L'INPS ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno, la decadenza dal beneficio per inosservanza del termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, e, nel merito, ha sostenuto che il beneficio spetterebbe soltanto al personale cessato per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso, e non a chi sia stato collocato a riposo a domanda. Ha inoltre prospettato dubbi di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 81 Cost. e contestato il cumulo di interessi e rivalutazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio, ritenendo che l'unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio sia l'ente previdenziale competente, mentre nessuna pretesa patrimoniale relativa all'erogazione del TFS può essere esercitata nei confronti dell'amministrazione di appartenenza. Ha respinto anche l'eccezione di decadenza, stabilendo che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma meramente procedurale e incide soltanto sulla decorrenza del pensionamento. Nel merito ha ritenuto applicabile il beneficio dei sei scatti stipendiali anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, requisiti ampiamente posseduti dal ricorrente. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui la nozione di forze di polizia comprende i corpi di polizia a ordinamento civile e militare, senza distinzione quanto all'applicazione del beneficio. Ha escluso la rilevanza dei dubbi di costituzionalità prospettati dall'INPS: l'estensione del beneficio deriva da una specifica disciplina legislativa e non viola l'art. 81 Cost.; inoltre non sussiste una manifesta irragionevole disparità di trattamento vietata dall'art. 3 Cost. Il ricorso è stato quindi accolto. L'INPS è stato condannato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali e a corrispondere quanto dovuto, con interessi legali sino al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...
Il beneficio dei sei scatti stipendiali rileva ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita; il comma 2 lo estende al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo avere compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 21 l. 232/1990
La disposizione è richiamata quale norma modificativa e integrativa dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, costituendo con esso la base normativa del beneficio dei sei scatti stipendiali.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di riliquidazione del trattamento.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
In combinato disposto con l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, comporta il riconoscimento dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 3 Cost.
Non risulta violato dalla disciplina del beneficio, che non determina una manifesta e irragionevole disparità di trattamento.
art. 81 Cost.
Il richiamo ai principi di bilancio e sostenibilità del debito pubblico non è pertinente a escludere l'applicazione di una specifica disciplina legislativa recante benefici economici per ex dipendenti delle forze dell'ordine.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, spetta anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, quando abbia compiuto almeno 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- La nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti ai corpi di polizia a ordinamento civile e militare, purché in possesso di qualifiche equiparate a quelle indicate dalla disposizione.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza ha natura meramente procedurale e incide sulla decorrenza del pensionamento, non determinando la decadenza dal diritto al beneficio dei sei scatti.
- Nelle controversie relative alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti dell'ente previdenziale obbligato al pagamento, senza necessità di evocare l'amministrazione di appartenenza del dipendente.
- Sulle maggiori somme dovute per la riliquidazione del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo il combinato disposto dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
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