Sentenza n. 3871/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione cautelare: a) della Ricevuta di annullamento (cd. scarto) degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 27 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuate» le comunicazioni dell'opzione precedentemente acquisite ai prot.: 26031217482036962 per un importo di credito pari ad euro 19.933,55 e 26031218563512185 per un importo di credito pari ad euro 97.482,45, per un totale pari ad euro 117.416,00; b) nonché, per quanto possa occorrere, delle Ricevute di sospensione prodromiche alla ricevuta di annullamento, emesse in data 13 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente; nonché per il risarcimento dei danni eventualmente derivati all’impresa dall’illegittima perdita del corrispettivo dei lavori eseguiti da parte e/o al Condominio ricorrente dalla perdita del benefico economico derivante dall’opzione esercitata ai sensi del dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ricevute di sospensione e di annullamento (scarto) delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura relative a crediti d'imposta Superbonus, nonché il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate sui controlli preventivi antifrode
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato lo scarto, disposto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 122-bis d.l. n. 34/2020, di due comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura relative a interventi agevolati dal Superbonus, per un importo complessivo di euro 117.416,00. Hanno sostenuto, in via preliminare, la giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando lo scarto come atto amministrativo inibitorio-preventivo incidente sulla modalità di fruizione del beneficio e non come atto tributario. Nel merito hanno dedotto il difetto di motivazione, per il generico richiamo ai controlli di coerenza con l'Anagrafe tributaria; la violazione del contraddittorio procedimentale; il difetto di istruttoria, per l'utilizzo di controlli automatizzati senza concreta verifica dei profili di rischio; la violazione dell'art. 122-bis, per la mancata indicazione dello specifico rischio riscontrato; nonché la violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, poiché l'omessa indicazione dell'anomalia avrebbe impedito di correggere o ripresentare tempestivamente le comunicazioni. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, l'irricevibilità dell'impugnazione del provvedimento direttoriale generale, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i vizi dedotti contro gli atti di scarto. Ha ritenuto che il Superbonus sia un'agevolazione fiscale e che lo sconto in fattura e la cessione del credito costituiscano modalità alternative di fruizione della detrazione, non istituti autonomi. La comunicazione dell'opzione è necessaria per rendere operativo il beneficio nella forma prescelta; il controllo preventivo previsto dall'art. 122-bis e l'eventuale scarto incidono quindi direttamente sull'efficacia fiscale della comunicazione, sulla circolazione del credito e sulla concreta fruibilità dell'agevolazione. Nel caso concreto, lo scarto produceva un effetto particolarmente incisivo perché il condominio non aveva effettuato pagamenti mediante bonifico parlante, sicché risultava in concreto preclusa anche la fruizione ordinaria della detrazione. Lo scarto è stato quindi ricondotto alla categoria tributaria del diniego di agevolazione previsto dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992. La giurisdizione tributaria è stata ritenuta fondata sulla natura del rapporto controverso e sui suoi effetti fiscali, non sulla forma dell'atto, sulla qualificazione della posizione soggettiva o sulla circostanza che il controllo fosse preventivo e antifrode. L'impugnazione congiunta del provvedimento direttoriale generale non ha radicato la giurisdizione amministrativa, poiché erano stati impugnati anche gli atti individuali applicativi a contenuto tributario; il giudice tributario può conoscere dell'atto generale presupposto e, se necessario, disapplicarlo. La controversia può essere riproposta davanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione e per il contrasto giurisprudenziale esistente.
Norme richiamate
art. 119 d.l. n. 34/2020
Disciplina la detrazione fiscale del Superbonus, quale agevolazione fruibile dal soggetto passivo in dichiarazione dei redditi.
art. 121 d.l. n. 34/2020
Consente, in alternativa alla detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito; tali strumenti costituiscono modalità alternative di fruizione della detrazione fiscale.
art. 122-bis d.l. n. 34/2020
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata.
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere preventivamente le comunicazioni dell'opzione in presenza di profili di rischio e di considerarle non effettuate quando i rischi risultino confermati; lo scarto incide sull'efficacia fiscale dell'opzione.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati
Radica la giurisdizione tributaria in base alla natura fiscale del rapporto controverso, indipendentemente dalla forma dell'atto e dalla qualificazione della posizione soggettiva.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
il diniego o la revoca di agevolazioni
La tassatività dell'elenco degli atti impugnabili è riferita alle categorie di atti; lo scarto della comunicazione di opzione è riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La controversia relativa allo scarto, ai sensi dell'art. 122-bis d.l. n. 34/2020, di una comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito Superbonus appartiene alla giurisdizione tributaria quando l'atto incide sull'efficacia fiscale dell'opzione e sulla concreta fruibilità dell'agevolazione.
- La natura tributaria della controversia dipende dall'incidenza dell'atto sul rapporto fiscale, non dalla sua forma, dalla sua denominazione, dalla qualificazione della posizione soggettiva del destinatario o dal carattere preventivo e antifrode del controllo.
- Lo scarto della comunicazione di opzione è riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992, anche se non costituisce un tradizionale avviso di accertamento o un controllo formale ex artt. 36-bis o 41-bis d.P.R. n. 600/1973.
- Quando sono impugnati insieme gli atti individuali di scarto e il provvedimento generale presupposto, l'impugnazione degli atti individuali a contenuto tributario radica la giurisdizione tributaria sull'intera controversia; il giudice tributario può conoscere dell'atto generale presupposto e, se necessario, disapplicarlo.
- Nel sistema dello sconto in fattura, se il committente non ha effettuato il pagamento con bonifico parlante, lo scarto della comunicazione può precludere in concreto qualsiasi forma di fruizione del beneficio fiscale, incidendo non solo sulla modalità alternativa ma anche sulla possibilità di ottenere la detrazione ordinaria.
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