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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02247/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici, laureati in medicina e già ammessi a diverse scuole di specializzazione, chiedevano il riconoscimento di una remunerazione più elevata rispetto a quella percepita, sostenendo che l'ordinamento interno avesse attuato tardivamente le direttive europee in materia di formazione specialistica. In via principale domandavano l'applicazione retroattiva del trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999, come reso operativo dal 2006-2007, con rivalutazione delle somme; in subordine chiedevano l'indicizzazione annuale e la rideterminazione triennale della borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991. Con il terzo motivo di ricorso censuravano anche la regolazione delle spese di primo grado, deducendo omessa pronuncia e erronea liquidazione. La difesa erariale opponeva il giudicato interno/esterno già formatosi in altri giudizi e, comunque, il rigetto nel merito. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché contrastanti con un orientamento consolidato: la direttiva 93/16/CEE non aveva portata innovativa rispetto alle precedenti direttive e l'Italia aveva già assolto l'obbligo di prevedere una remunerazione adeguata con il d.lgs. n. 257 del 1991; il d.lgs. n. 368 del 1999 e il suo regime più favorevole furono una successiva scelta discrezionale del legislatore, non imposta dal diritto UE, e non spettava ai ricorrenti ottenere la sua applicazione retroattiva. È stato inoltre ribadito che, per gli specializzandi iscritti negli anni accademici 1998-2005, la borsa non era soggetta all'adeguamento triennale dell'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, per effetto delle norme di blocco della spesa pubblica. Il terzo motivo è stato reputato infondato, perché la doglianza sulle spese non intaccava la correttezza della liquidazione operata, risultando anzi la somma liquidata dal Tribunale non superiore a quella astrattamente giustificabile tenuto conto del valore della causa e della pluralità delle parti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui non esiste un diritto dei medici specializzandi, per i periodi anteriori all'operatività del nuovo regime dal 2006-2007, a pretendere il trattamento economico del d.lgs. n. 368 del 1999 né l'aggiornamento triennale della borsa di studio ex d.lgs. n. 257 del 1991. È stata quindi confermata la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, con ulteriore contributo unificato se dovuto; è stata invece negata la condanna per responsabilità aggravata richiesta dalla difesa pubblica.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio di motivazione

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    usato per dichiarare inammissibili i motivi perché contrari a giurisprudenza di legittimità consolidata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale adottato per la trattazione

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato in relazione all'ordinanza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile l'appello

  • art. 5 del Trattato CEE

    invocato dai ricorrenti a sostegno della censura sul recepimento delle direttive

  • art. 189 del Trattato CEE

    invocato dai ricorrenti a sostegno della censura sul recepimento delle direttive

  • direttiva 82/76/CEE

    indicata come fonte europea cui il d.lgs. n. 257 del 1991 ha dato attuazione, sia pure tardiva

  • direttiva 75/363/CEE

    considerata insieme alle altre direttive codificate dalla direttiva 93/16/CEE

  • direttiva 75/362/CEE

    considerata insieme alle altre direttive codificate dalla direttiva 93/16/CEE

  • direttiva 93/16/CEE

    ritenuta non innovativa, ma meramente codificatoria delle precedenti direttive

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha introdotto la borsa di studio per i medici ammessi alle scuole di specializzazione e l'adeguamento annuale/triennale, poi bloccato da norme successive

  • art. 11 L. 23 dicembre 1999, n. 370

    invocato dai ricorrenti nel primo motivo

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    disciplinano il contratto di formazione specialistica e il relativo regime economico

  • art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    ha modificato il differimento dell'entrata in vigore del nuovo regime

  • art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha reso operativo il nuovo meccanismo retributivo dal 2006-2007

  • art. 7 d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438

    richiamato nel secondo motivo tra le norme che avrebbero inciso sull'adeguamento

  • art. 3, comma 36, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 1, comma 33, L. 28 dicembre 1995, n. 549

    ha bloccato retroattivamente il meccanismo di adeguamento della borsa

  • art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale ed escluso l'applicazione dell'adeguamento triennale

  • art. 22 L. 23 dicembre 1999, n. 488

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 36 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    confermativo del blocco dell'adeguamento della borsa di studio

  • art. 36 Cost.

    ritenuto non applicabile al contratto di formazione specialistica, perché non si tratta di lavoro subordinato

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di spese

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di spese

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dalla resistente per la responsabilità aggravata, ma la Corte non la applica

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La direttiva UE che si limita a codificare e riunire in un testo unico precedenti direttive non introduce, di per sé, un nuovo obbligo sostanziale se il contenuto precettivo rilevante era già presente nelle fonti anteriori.
  • In materia di remunerazione dei medici specializzandi, lo Stato membro conserva un margine di discrezionalità nel determinare la misura dell'"adeguatezza" della remunerazione, nei limiti delle scelte di bilancio e di contenimento della spesa pubblica.
  • Il d.lgs. n. 368 del 1999, per effetto del differimento legislativo della sua operatività, rappresenta una scelta normativa successiva e più favorevole, non necessariamente coincidente con il primo e unico atto di recepimento del diritto unionale.
  • Il rapporto instaurato con i medici specializzandi, nel regime considerato, non è qualificabile come lavoro subordinato e non comporta l'applicazione automatica del parametro di cui all'art. 36 Cost.
  • Le domande volte a ottenere l'estensione retroattiva di una disciplina più favorevole devono misurarsi con il principio secondo cui il legislatore può differirne l'entrata in vigore senza violare, per ciò solo, né il diritto dell'Unione né il canone di ragionevolezza.
  • Il blocco legislativo degli incrementi della borsa di studio può essere ritenuto legittimo se inserito in una più ampia manovra di politica economica e finanziaria e se chiaramente esclude l'applicazione del meccanismo di adeguamento originario.
  • Una censura sulle spese processuali è infondata quando la liquidazione operata, anche tenendo conto del valore della causa e della pluralità delle parti, non risulta superiore a quella consentita dai criteri tariffari applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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