Ordinanza n. 33/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Determina dirigenziale Reg. Gen. N. 1187 del 10.12.2025 - Reg. Sett. 312 del 10.12.2025 e dell'allegata proposta adottata dal medesimo Dirigente in pari data il 10.12.2025 ad oggetto "Gara per la "Gestione dell`Ufficio di Info Point Turistico della Città di Gravina in Puglia" - Esclusione", comunicata il 15.12.2025, con cui il Comune di Gravina nella persona del Dirigente della Direzione Amministrativa - Servizio Gare Contratti e Provveditorato ha escluso la Ricorrente all'esito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ex art. 110 D.Lgs. 36/2023 dalla procedura di gara ex art. 50 c. 1 lett. e) D.Lgs. 36/2023 per la "Gestione dell'Ufficio di Info Point Turistico della Città di Gravina in Puglia" indetta con determinazione a contrarre n. 356 del 30.04.2025 (doc. 1); b) della richiesta di chiarimenti alla Martulli s.r.l. inviata dal RUP il 23.10.2025 sul costo della mano d'opera e sui costi interni per la sicurezza ed eventuali note, pareri, relazioni istruttorie, con cui l'offerta economica proposta dal potenziale aggiudicatario è stata ritenuta dal RUP anormalmente bassa, comportando la necessità di chiarimenti; c) della nota prt. 52374/2025 del 9.12.2025 con cui il Dirigente della Direzione Area Amministrativa ha avocato a sé, sostituendosi al RUP, la conclusione della fase sub-procedimentale di verifica dell'anomalia; d) ove occorra, della nota del 3.12.2025 con cui il RUP ha dato impulso al Responsabile di Gara di prestare supporto al RUP per concludere il sub procedimento ex art. 110; e) ove occorra, di tutti i verbali di gara, segnatamente verbale n. 1 del 21.07.2025, n. 2 del 10.09.2025, n. 3 del 15.09.2025, n. 4 del 14.10.2025, n. 5 del 14.10.2025, nonché quelli di seduta riservata del 16.9.2025 e del 23.09.2025 se ed in quanto lesivi; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi g) in via subordinata ed ove occorra, della Lettera di invito (art. 1, pg. 2), del Capitolato Speciale (art. 4) e della Relazione tecnico illustrativa (pg. 3), ivi compresa la Tabella A (costo personale), nella parte in cui vengono erroneamente quantificati i costi del personale in € 53.900,00, in violazione delle Tabelle Ministeriale CCNL - Turismo Confcommercio -cnel H052 nonché per l'accertamento del diritto della Ricorrente all'aggiudicazione della procedura di gara nonché, ove occorra, per la dichiarazione d'inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, con subentro per l'intero periodo di durata previsto dalla lex specialis.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara all'esito della verifica dell'anomalia dell'offerta, nonché gli atti con cui il dirigente dell'area amministrativa ha avocato a sé la conclusione della verifica sostituendosi al RUP
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione disposta dal Comune all'esito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, contestando anche la richiesta di chiarimenti sui costi della manodopera e della sicurezza, l'atto di avocazione con cui il dirigente dell'Area amministrativa si è sostituito al RUP, gli atti di supporto e i verbali di gara. In via subordinata ha censurato la lex specialis e la documentazione di gara nella parte in cui quantificavano i costi del personale in euro 53.900,00, ritenendoli difformi dalle tabelle ministeriali relative al CCNL Turismo Confcommercio. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, l'eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto e il risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica e subentro.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. A un sommario esame ha giudicato illegittima l'avocazione della conclusione della verifica dell'anomalia da parte del dirigente dell'Area amministrativa, con sostituzione del RUP. Secondo il Collegio, l'avocazione e la sostituzione presuppongono una relazione gerarchica tra l'organo sostituito e quello sostituente; non sono invece legittimamente esercitabili nell'ambito di una mera relazione di direzione o coordinamento, quale risultante, in via sommaria, dal regolamento comunale. Il TAR ha inoltre rilevato che tali poteri devono essere procedimentalizzati e richiedono una preventiva diffida ad adempiere. Ha escluso, allo stato, la configurabilità di un'inerzia qualificata del RUP, anche perché il termine per la conclusione della verifica dell'anomalia non è perentorio. Poiché l'esclusione della ricorrente dipendeva dalla verifica dell'anomalia conclusa dal dirigente, il vizio dell'atto di avocazione si rifletteva sull'esclusione. Il TAR ha quindi sospeso l'efficacia degli atti impugnati e fissato l'udienza pubblica di merito per il 12 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina la verifica dell'anomalia dell'offerta; il termine per la conclusione del relativo sub-procedimento è stato ritenuto non perentorio.
art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
Individua la procedura di gara nell'ambito della quale è stata disposta l'esclusione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.
art. 23 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Gravina in Puglia
È stato esaminato sommariamente per stabilire che tra dirigente dell'Area amministrativa e RUP sussiste una relazione di direzione o coordinamento, non gerarchica, ostativa all'avocazione e alla sostituzione.
Massime di principio
- Il potere di avocazione e quello di sostituzione dell'organo competente presuppongono una relazione gerarchica interna all'organizzazione amministrativa; non possono essere esercitati, in assenza di una specifica base normativa, nell'ambito di una mera relazione di direzione o coordinamento.
- L'avocazione o la sostituzione devono essere procedimentalizzate e richiedono, quale presupposto, una preventiva diffida ad adempiere rivolta all'organo competente.
- La mancata conclusione entro il termine del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non determina, di per sé, un'inerzia qualificata quando il termine abbia natura non perentoria.
- L'illegittimità dell'avocazione della verifica dell'anomalia vizia anche il provvedimento di esclusione fondato sulla verifica conclusa dall'organo privo del potere di sostituirsi al RUP.
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