Cassazione Civile, Ordinanza n. 19761/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di IVA, IRPEF e IRAP relative all’anno d’imposta 2006, notificata al contribuente il 3 dicembre 2013. Il ricorrente aveva proposto ricorso introduttivo avvalendosi della notifica tramite operatore di posta privata, con spedizione del plico il 31 gennaio 2014 e ricezione da parte dei destinatari il 3 febbraio 2014. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tardiva l’impugnazione, considerando come dies ad quem il 1° febbraio 2014 e reputando quindi superato il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. In cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 113 c.p.c. e degli artt. 1 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il termine scaduto di sabato dovesse prorogarsi al primo giorno non festivo successivo, cioè al lunedì 3 febbraio 2014. Con il secondo motivo lamentava omessa valutazione degli atti di causa e motivazione insufficiente o contraddittoria, per non avere la CTR considerato che nel ricorso di appello era stata indicata la consegna dell’atto al vettore privato il 31 gennaio 2014 e la scadenza del termine al 1° febbraio 2014, sabato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la tesi del contribuente sulla proroga automatica del termine che scade di sabato al primo giorno non festivo successivo. Ha inoltre chiarito che, nel caso di notifica di atto giudiziario tramite operatore di posta privata nel periodo anteriore alla legge n. 124/2017, la nullità della notifica è eventualmente sanabile per raggiungimento dello scopo, ma ciò non incide sulla verifica della tempestività, che va compiuta con riferimento alla data di ricezione dell’atto e non a quella di spedizione. Poiché il termine di sessanta giorni scadeva di sabato ed era quindi prorogato a lunedì 3 febbraio 2014, il ricorso originario doveva considerarsi tempestivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 155 c.p.c.
Il termine processuale che scade di sabato è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo; la regola si applica anche al processo tributario per il rinvio dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
art. 113 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata insieme all’art. 155 c.p.c., ma senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione.
art. 1 d.lgs. n. 546/1992
Rende applicabili al processo tributario, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile sul computo dei termini.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Fissa in sessanta giorni il termine per proporre ricorso avverso la cartella di pagamento; il termine decorre dalla notificazione dell’atto impugnato.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione effettuata tramite operatore privato può essere sanata per raggiungimento dello scopo mediante costituzione della controparte, ma la sanatoria non incide sulla verifica della tempestività dell’impugnazione.
d.lgs. n. 261/1999
Nel periodo intermedio richiamato dalla Corte, la notificazione di atti giudiziari era riservata al servizio postale universale o ai soggetti abilitati secondo la disciplina speciale; gli operatori privati potevano notificare solo atti amministrativi, non atti processuali.
d.lgs. n. 58/2011
È richiamato quale snodo normativo del regime di liberalizzazione parziale dei servizi postali, nel quale permaneva la riserva per gli atti giudiziari.
L. n. 124/2017
Ha introdotto la liberalizzazione della notificazione degli atti giudiziari, ma con efficacia non retroattiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Riferimento al vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Riferimento al vizio motivazionale dedotto con il secondo motivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario il termine per impugnare un atto impositivo, se il dies ad quem cade di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo, indipendentemente dall’eventuale apertura degli uffici o dalla possibilità materiale di depositare o ricevere atti.
- Per verificare la tempestività del ricorso notificato tramite operatore postale privato in un periodo in cui tale forma di notificazione non era ancora pienamente liberalizzata, occorre guardare alla data in cui l’atto perviene al destinatario e non alla sola data di consegna del plico al vettore, perché manca in capo all’operatore privato un potere certificativo idoneo a dare certezza legale alla spedizione.
- La notificazione di un atto processuale eseguita da un operatore di posta privata senza il relativo titolo abilitativo, nel periodo compreso tra la direttiva 2008/6/CE e la legge n. 124/2017, è nulla e non inesistente; la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo, ma tale sanatoria non vale a fondare la tempestività dell’impugnazione se manca la prova della ricezione nei termini.
- La disciplina della notificazione degli atti giudiziari postali è riservata, nei regimi anteriori alla liberalizzazione piena, a soggetti dotati di specifici requisiti di affidabilità e di poteri certificativi, sicché non è equiparabile alla notificazione di atti amministrativi o tributari affidata a operatori privati abilitati solo in via minore.
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