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Sentenza

Sentenza n. 6358/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa sospensione del giudizio e contestuale trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle plurime questioni di legittimità costituzionale: - del decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, recante – in esecuzione dell'art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 e ss.mm.ii. – la ‘Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018’; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, adottato previa intesa della Conferenza Stato-Regioni sancita in data 28 settembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, recante – in esecuzione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 e ss.mm.ii. – ‘Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018’; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.1.2023: - della determinazione del Direttore della Direzione Generale per la Cura personale, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, pubblicata in data 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; - del decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, come sopra meglio individuato; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, come sopra meglio individuato; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati; III) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.2.2023: - della determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, pubblicata in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi –”; - del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, come sopra meglio individuato; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, come sopra meglio individuato; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, e in particolare della determinazione direttoriale DPF/105 del 28.10.2022 e degli atti assunti dalla Commissione ivi costituita, delle Deliberazioni del Direttore generale dell'ASL 01 Avezzano Sulmona L'Aquila n. 1493 del 22.08.2019 e n. 2110 del 14.11.2022, delle Deliberazioni del Direttore Generale dell'ASL 02 Lanciano Vasto Chieti n. 373 del 13.08.2019 e n. 1601 del 14.11.2022, delle Deliberazioni del Direttore Generale dell'ASL 03 Pescara n. 1043 del 22.08.2019 e n. 1708 del 14.11.2022, delle Deliberazioni del Direttore Generale dell'ASL 04 Teramo n. 1513 del 22.08.2019 e n. 1994 del 14.11.2022, nonché della relazione rimessa con nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo; IV) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.2.2023: - della determinazione direttoriale del Direttore della Direzione regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022, pubblicata in pari data, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, come sopra meglio individuato; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, come sopra meglio individuato; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, e in particolare delle deliberazioni aziendali di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, come indicate nella determinazione del Direttore della Direzione regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022, e precisamente della DGR n. 1118 del 14.11.2022 dell'ASL Umbria 1, trasmessa con nota pec n. 0201027 del 14.11.2022, della DGR n. 1773 del 15.11.2022 dell'ASL Umbria 2, trasmessa con nota pec n. 0228783 dell'11.11.2022, della DGR n. 366 dell'11.11.2022 dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, trasmessa con nota pec n. 0249447 dell'11.11.2022, e della DGR n. 145 del 10.11.2022 dell'Azienda Ospedaliera di Terni, trasmessa con nota pec n. 0249005 dell'11.11.2022; V) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2.3.2023: - del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, pubblicato in data 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - del decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, come sopra meglio individuato; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, come sopra meglio individuato; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, e in particolare del documento istruttorio del responsabile del procedimento, della determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n. 706 del 14 novembre 2022, della determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019, della determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019, della determina del Direttore Generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n. 348 dell'11 settembre 2019, nonché della nota a mezzo email del 13.12.2022 acquisita con prot. 13779/ASF/ASF/A dal Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche; VI) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2.3.2023: - della determinazione del Direttore della Direzione generale per la Cura personale, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, pubblicata in data 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; - del decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, come sopra meglio individuato; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, come sopra meglio individuato; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, ivi compresi i documenti relativi al procedimento pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna sul proprio sito istituzionale, e in particolare della nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 0645107 del 13.08.2019, della deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Usl di Piacenza n. 284 del 6.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Parma n. 667 del 5.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Reggio Emilia n. 334 del 19.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Modena n. 267 del 06.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Bologna n. 325 del 4.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Imola n. 189 del 6.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Ferrara n. 183 del 6.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl della Romagna n. 295 del 18.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Parma n. 969 del 3.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl di Reggio Emilia per la cessata Azienda Ospedaliera di Reggio-Emilia n. 333 del 19.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Modena n. 137 del 5.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Bologna n. 212 del 4.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 202 del 5.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 6.9.2019, nonché della nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 0722665 del 25.9.2019; VII) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.4.2025: - della determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 25860 del 27.11.2024, comunicata con nota prot. n. 0073861 in data 24.1.2025, avente ad oggetto “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015- 2018”; - della deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 160 del 3.2.2025, comunicata con nota prot. n. 0121095 in data 6.2.2025, avente ad oggetto “Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”, con cui è stato differito al 31.12.2025 il termine di pagamento delle quote di ripiano indicate nell’Allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024; - del decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, come sopra meglio individuato; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, come sopra meglio individuato; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, ivi compresi i documenti relativi al procedimento pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna sul proprio sito istituzionale, e in particolare della nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 0645107 del 13.8.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Piacenza n. 284 del 6.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Parma n. 667 del 5.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Reggio Emilia n. 334 del 19.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Modena n. 267 del 6.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Bologna n. 325 del 4.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Imola n. 189 del 6.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Ferrara n. 183 del 6.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 295 del 18.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Parma n. 969 del 3.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Reggio Emilia per la cessata Azienda Ospedaliera di Reggio-Emilia n. 333 del 19.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Modena n. 137 del 5.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Bologna n. 212 del 4.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara n. 202 del 5.9.2019, della deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 260 del 6.9.2019, nonché della nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 0722665 del 25.9.2019, nonché ove occorrer possa la determinazione n. 27391 del 29.12.2023 di “Ricognizione e aggiornamento accertamento e impegno ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” della Regione Emilia-Romagna, “non conosciuti dalla ricorrente”.

Giustizia amministrativa202215656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul payback dei dispositivi medici e successivi provvedimenti regionali di individuazione delle aziende obbligate e quantificazione delle quote di ripiano per gli anni 2015-2018

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali che hanno certificato il superamento dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 e adottato le linee guida per il ripiano, nonché i provvedimenti regionali applicativi con cui sono state individuate le aziende fornitrici obbligate e quantificate le somme dovute. Il ricorso introduttivo deduceva l’illegittimità derivata degli atti per l’asserita incostituzionalità dell’art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015, in relazione agli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53 e 117 Cost., quest’ultimo in rapporto all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU. In particolare, la ricorrente contestava l’irragionevole quantificazione dei tetti e del contributo di ripiano, la natura di prestazione patrimoniale imposta non determinabile ex ante, il carattere sostanzialmente espropriativo e tributario del prelievo, la violazione della libertà di iniziativa economica, dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e legittimo affidamento. Sono stati inoltre dedotti vizi propri degli atti, quali violazione di legge ed eccesso di potere, per la fissazione retroattiva dei tetti regionali nel 2019, per l’alterazione dell’equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura, per la violazione delle tempistiche normative e per la lesione dei principi eurounitari in materia di affidamento, libertà d’impresa ed evidenza pubblica. Con i motivi aggiunti sono stati contestati i provvedimenti regionali relativi ad Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna e Umbria, anche sotto il profilo della correttezza dei dati contabili e delle determinazioni delle quote individuali. Dopo la proposizione dei ricorsi aggiunti, la società ha pagato il 25 per cento degli importi richiesti, avvalendosi del meccanismo previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, ritenendo infondate le censure di illegittimità costituzionale e le analoghe doglianze fondate sui principi eurounitari. Il meccanismo del payback è stato considerato ragionevole e proporzionato rispetto all’obiettivo di razionalizzare la spesa sanitaria e di assicurare risorse per la tutela della salute; esso configura un contributo solidaristico, non una misura espropriativa o tributaria incompatibile con la Costituzione. La riserva di legge ex art. 23 Cost. è rispettata perché la disciplina individua i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione, le percentuali di ripiano e i criteri generali di determinazione. Il Collegio ha escluso anche la retroattività lesiva dell’affidamento: già dal 2015 le imprese conoscevano l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di concorrere al ripiano in caso di superamento. La successiva fissazione dei tetti regionali nel 2019, nella stessa misura del 4,4 per cento già prevista per il tetto nazionale, non ha introdotto ex novo l’obbligo sostanziale, ma ne ha reso operativa l’applicazione. Il payback è stato ritenuto estraneo alle procedure di gara e ai singoli contratti, poiché incide ex post sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e non modifica né l’entità delle forniture né il prezzo contrattuale; inoltre, non è stata provata un’eccessiva riduzione dei margini di utile. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ex lege, in ragione del pagamento del 25 per cento degli importi ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025. Secondo il Collegio, la disposizione introduce una definizione agevolata facoltativa: l’impresa può scegliere di non avvalersene e coltivare il giudizio, assumendo il rischio della decisione, oppure effettuare il pagamento ridotto, con conseguente preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali relative all’obbligazione. Il pagamento effettuato, anche se dichiarato dalla ricorrente necessitato, produce quindi l’effetto legale di cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    La disciplina stabilisce il tetto di spesa, l’obbligo delle aziende fornitrici di concorrere al ripiano e i criteri generali per la determinazione della quota individuale; per le annualità 2015-2018, il comma 9-bis regola l’individuazione delle aziende obbligate e l’adozione dei provvedimenti regionali.

  • art. 17, comma 1, lettera c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici nell’ambito della razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 15, comma 13, lettera f), d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012

    Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. n. 145/2018

    Ha modificato l’art. 9-ter, comma 8, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell’IVA e la certificazione mediante decreto ministeriale.

  • art. 18, comma 1, d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell’art. 9-ter, disciplinando la procedura di individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    «solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata»

    Ha istituito un fondo per le regioni e previsto una definizione agevolata dell’obbligazione delle aziende; la Corte costituzionale ne ha successivamente esteso l’applicazione a tutte le aziende fornitrici.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139/2024

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 nella parte in cui non estendeva la riduzione al 48 per cento anche alle aziende che avevano instaurato o non intendevano abbandonare il contenzioso.

  • art. 7, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    «gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici […] si intendono assolti con il versamento […] della quota del 25 per cento»

    Prevede una definizione agevolata facoltativa dell’obbligazione mediante pagamento del 25 per cento degli importi regionali; il pagamento estingue l’obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, determinando la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali.

  • art. 23 Cost.

    La disciplina del payback integra una prestazione patrimoniale imposta, ma la riserva di legge è rispettata perché la legge individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di quantificazione.

  • art. 41 Cost.

    Il meccanismo del payback è compatibile con la libertà di iniziativa economica privata perché costituisce una misura ragionevole e proporzionata alla razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • art. 3 Cost.

    Non risultano violati i principi di ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento e tutela dell’affidamento, poiché l’obbligo era conoscibile dal 2015 e si applica uniformemente alle imprese interessate.

  • art. 117 Cost. e art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    Il payback non è stato ritenuto lesivo della protezione dei beni e dell’affidamento patrimoniale, poiché l’obbligo di ripiano era prevedibile e non è stata dimostrata una compromissione eccessiva dei margini di utile.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 è compatibile con la libertà di iniziativa economica e con i principi di ragionevolezza e proporzionalità quando è finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e impone alle imprese un contributo solidaristico parametrato al loro fatturato rispetto alla spesa regionale.
  • La prestazione patrimoniale imposta prevista dal payback rispetta la riserva di legge dell’art. 23 Cost. quando la disciplina primaria identifica i soggetti obbligati, l’oggetto del ripiano, le percentuali applicabili e i criteri generali per la determinazione della quota individuale, anche se la quantificazione concreta è demandata ad atti amministrativi successivi.
  • La fissazione dei tetti regionali e l’attuazione del payback in un momento successivo alle gare e ai contratti di fornitura non violano, di per sé, il principio di irretroattività né il legittimo affidamento se l’esistenza del tetto e dell’obbligo di ripiano era già prevista dalla legge al momento della partecipazione alle gare.
  • Il payback opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai singoli contratti di fornitura, incidendo sulla sfera patrimoniale complessiva dell’impresa senza modificare l’oggetto della fornitura o il prezzo contrattuale; pertanto non altera, di per sé, l’esito della gara né l’equilibrio dei contratti.
  • Il pagamento della quota ridotta prevista da una disciplina legislativa di definizione agevolata, liberamente scelto dall’impresa in alternativa alla prosecuzione del giudizio, può determinare l’estinzione dell’obbligazione e la cessazione della materia del contendere, con preclusione delle ulteriori azioni giurisdizionali espressamente previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazioneSopravvenuta carenza di interesse

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