Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46989/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazioni di norme procedurali (art.192 e art.273 c.p.p.) e penali (art.416-bis c.p.), contestando il ruolo attribuitogli nell'ambito del clan Contini (sostenendo che il GIP avrebbe escluso tale ruolo) e lamentando l'insufficienza delle intercettazioni (limitate a due giorni) e delle dichiarazioni dei collaboratori, ritenute datate e non idonee a provare una partecipazione continuativa. Inoltre si contesta l'esistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art.275, comma 3, c.p.p., deducendo che l'esistenza di un'attività lavorativa all'estero renderebbe incompatibile la reiterazione del ruolo di cassiere e, dunque, supererebbe la presunzione di esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (in parte inammissibile e, nel complesso, infondato). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazioni logiche e coerenti a sostegno della qualificazione del ruolo di cassiere/contabile del clan nei confronti del Manetta, valorizzando sia dichiarazioni dei collaboratori sia intercettazioni più recenti che indicano una continuità di appartenenza. La Corte ha ricordato che dichiarazioni risalenti nel tempo non escludono, di per sé, l'attualità dell'appartenenza in casi di associazioni di tipo mafioso e che la presunzione prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo mediante elementi specifici (recesso provato, esaurimento dell'attività associativa, trasferimento, inizio di collaborazione, ecc.). La generica allegazione di un'attività lavorativa all'estero è stata considerata non specifica e insufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La norma sull'associazione di tipo mafioso è stata ritenuta applicabile; il ruolo di "cassiere/contabile" può rientrare tra i ruoli direttivi o rilevanti per la vita del gruppo e giustifica una qualificazione gravemente indiziaria.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    La disposizione che disciplina la presunzione riguardo alle esigenze cautelari nei reati di tipo mafioso non viene considerata facilmente superabile: la presunzione può essere vinta solo con elementi specifici e provati (recesso, cessazione dell'attività, collaborazione, trasferimento, ecc.). La Corte ha ritenuto che tali elementi non fossero forniti.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato per delimitare il concetto di gravità del quadro indiziario (qualificata probabilità di colpevolezza) che legittima misure cautelari: la valutazione resta ancorata a indizi gravi, non all'accertamento definitivo della responsabilità.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione censurati in Cassazione: la Corte sottolinea il limite del sindacato di legittimità, che non può tradursi in un riesame del merito o in una diversa valutazione degli elementi di fatto.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente tra le presunte violazioni; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a presunte violazioni formali richiamate dal ricorrente.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente tra le presunte violazioni; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a presunte violazioni procedurali dedotte in ricorso.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per l'adempimento conseguente al rigetto (trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando dal provvedimento non deriva la rimessione in libertà).

Massime di principio

  • In procedimenti per associazione mafiosa, dichiarazioni di collaboratori anche risalenti nel tempo possono costituire grave indizio quando siano integrate da elementi più recenti (es. intercettazioni) che dimostrino continuità di appartenenza.
  • La Corte di Cassazione, nel sindacare misure cautelari, verifica la logicità e l'adeguatezza della motivazione svolta dai giudici di merito ma non procede a un rinnovato esame del materiale probatorio; molte censure che chiedono una diversa valutazione del fatto sono inammissibili.
  • La presunzione prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p. non è facilmente superabile: per dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari è necessario fornire elementi concreti e provati (recesso dall'associazione, cessazione dell'attività, trasferimento stabile, inizio di collaborazione, ecc.), non meri elementi generici o asserzioni non specificate.
  • Allegazioni di circostanze che, se provate, potrebbero incidere sulle esigenze cautelari (es. lavoro all'estero) devono essere specificate nei dettagli (natura, durata, continuità, effetti concreti sul rapporto con l'associazione) per essere prese in considerazione.
  • La qualificazione di ruoli interni a un sodalizio (anche diversi nel tempo) non è automaticamente contraddittoria: il giudice può ritenere coesistenza o evoluzione di incarichi e valorizzare elementi che attestino la funzione prevalente o più recente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.