Cassazione Penale, Sentenza n. 15853/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Isernia che aveva disposto l'archiviazione del procedimento per il reato di cui all'art. 595 c.p., rigettando l'opposizione della persona offesa. La ricorrente deduceva l'abnormità del provvedimento, sostenendo che il Giudice avrebbe dovuto convocare le parti o, in ogni caso, trasmettere nuovamente gli atti al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso, anziché archiviare; lamentava altresì che il Giudice aveva contraddittoriamente attestato l'assenza di cause di inammissibilità in un primo decreto (30/04/2024) e poi disposto l'archiviazione con un successivo decreto (16/05/2024), qualificando tale discrepanza come un lapsus calami non giustificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato rientri nello schema legale previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 274/2000 e sia coerente con la sequenza procedimentale. Dopo avere ricostruito l'iter, la Corte ha evidenziato che il Pubblico Ministero aveva già ricevuto gli atti e aveva richiesto l'archiviazione; che la trasmissione degli atti al PM era stata disposta precedentemente (19/09/2019) e il PM aveva espresso le determinazioni conseguenti; che il contraddittorio introdotto dalla richiesta di archiviazione e dal ricorso ai sensi del d.lgs. 274/2000 è cartolare e pertanto non richiedeva un'udienza camerale; e che l'opposizione della persona offesa era generica quanto alle richieste investigative e quindi infondata. Conseguentemente, la Corte ha confermato l'archiviazione e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Indica il reato contestato (lesioni); citato come oggetto del procedimento ma non al centro del motivo di cassazione.
art. 410-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro procedurale quale norma che regola il reclamo avverso decreto di archiviazione disposto in assenza di notifica alla persona offesa; la Corte ne ricava l'esistenza di rimedi per omissioni di comunicazione all'offesa.
art. 17 d.lgs. n. 274 del 2000
La Corte interpreta le previsioni relative alla richiesta di archiviazione del PM e al relativo contraddittorio come riconducibili a un contraddittorio cartolare; il provvedimento di archiviazione si colloca entro lo schema previsto da tale norma.
art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000
Norma sul ricorso immediato della persona offesa: la Corte valuta che il ricorso presentato ai sensi di tale articolo è parte del contraddittorio cartolare e che il Giudice di pace ha legittimamente dichiarato il ricorso manifestamente infondato quando le censure erano generiche.
Massime di principio
- La nozione di 'abnormità' è molto restrittiva: si applica solo a provvedimenti che non sono inquadrabili nel sistema normativo o che eccedono radicalmente i poteri del giudice; non basta contestare la discrepanza formale o errori non sostanziali.
- Quando la procedura prevede un contraddittorio 'cartolare' (es. richieste di archiviazione e ricorsi ex d.lgs. 274/2000), il giudice non è obbligato a fissare un'udienza camerale; può decidere sui documenti prodotti.
- Se gli atti sono già stati trasmessi al Pubblico Ministero e il PM ha già assunto una determinazione (es. richiesta di archiviazione), il giudice può decidere senza rinviare nuovamente gli atti al PM, salvo nuovi elementi significativi introdotti dalla parte offesa.
- L'opposizione della persona offesa deve contenere richieste investigative concrete e specifiche; censure vaghe o generiche possono essere ritenute inidonee a impedire l'archiviazione.
- La mancata notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione è un vizio rilevante: può legittimare il reclamo al Tribunale e la rinnovazione del contraddittorio, ma non determina automaticamente l'annullamento se, successivamente, il giudice ha regolarizzato il contraddittorio e il merito dell'opposizione è infondato.
- Il ricorso per cassazione per presunta abnormità è soggetto a un controllo rigoroso: il ricorrente corre il rischio di essere condannato alle spese e a sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto inammissibile o manifestamente infondato.
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